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Sentenza — n. 14174/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against peace judge's dismissal order for lack of supplementary investigation requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Alessandro Farinella and Rebecca Pappalardo inadmissible against the peace judge's order dismissing the preliminary investigation. The appellants argued the dismissal was abnormal due to a lack of investigative requests and an error regarding the defendant's intent, while the prosecution maintained the judge correctly rejected the opposition. The court ruled that the opposition failed to specify necessary supplementary investigations as required by law and that the dismissal order is not subject to appeal unless specific procedural nullities exist.

Regesto Legislator

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Art. 410, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against a peace judge's dismissal order are inadmissible if they merely criticize the judge's assessment of the crime's existence without requesting specific supplementary investigations.

Parole chiave

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peace judge dismissal order inadmissible opposition supplementary investigations criminal procedure appeal abnormality of order preliminary investigation procedural nullity revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 410, comma 1, cod. proc. pen.
Con l’ordinanza qui impugnata, emessa ex art. 410 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 414, cod. proc. pen.
Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Inoltre, l'ordinanza di archiviazione è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art.
Art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod.
art. 410 cod. proc. pen
Con l’ordinanza qui impugnata, emessa ex art. 410 cod. proc. pen., il G.i.p.
art. 414 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri
pen.» (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv.
Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti
Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Farina
Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Farina, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle persone offese:

1) Farinella Alessandro nato a Genova il 30/12/1975 2) Pappalardo Rebecca nata a Gallarate il 30/04/1972 nel procedimento a carico di: Grazzi Maria Livia Possamai Sara avverso la ordinanza del 20/11/2024 del G.i.p. Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi con ogni conseguente statuizione. lette le conclusioni dell’Avv.

Angela Isabella Colella, difensore di Maria Livia Grazzi e Sara Possamai, che ha chiesto la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con ogni conseguenza di legge. F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a : P I E R O M E S S I N I D ' A G O S T I N I E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 8 8 c d e f 6 9 d b 4 2 3 3 4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza qui impugnata, emessa ex art. 410 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalle persone offese Alessandro Farinella e Rebecca Pappalardo e disponeva l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti di Maria Livia Grazzi e Sara Possamai, sottoposte a indagini per il reato di truffa.

2. Le due persone offese hanno proposto ricorso, con unico atto, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendo l'annullamento della ordinanza in ragione di due motivi. 2.1. Abnormità dell’ordinanza di archiviazione, emessa al di fuori delle ipotesi previste per legge: insussistenza del reato e mancanza di istanze istruttorie nell’atto di opposizione. Il Pubblico ministero e il G.i.p. hanno illegittimamente aderito alla linea difensiva delle indagate, secondo cui un errore essenziale sul bene immobile compravenduto sarebbe stato frutto di una condotta colposa e non dolosa. 2.2. Ammissibilità dell’atto di opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., che non ha valutato il contenuto del fascicolo e dunque le ragioni dell’opponente e ha accolto la richiesta di archiviazione che “non ha nulla che corrisponda ai fatti”.

3. Il difensore delle ricorrenti ha poi fatto irrituale richiesta di discussione orale, trattandosi di un procedimento che deve essere trattato in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 611 del codice di rito. Il Procuratore generale, nella propria requisitoria ha concluso per la inammissibilità del ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato non sia abnorme e che correttamente il G.i.p. abbia ritenuto inammissibile l’opposizione. Il difensore di Maria Livia Grazzi e Sara Possamai ha depositato memoria concludendo per la inammissibilità o il rigetto del ricorso, in quanto avrebbe fatto generico richiamo ai fatti di causa e all’atto di opposizione, senza avere proposto contestazioni specifiche avverso le argomentazioni del Giudice.

4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati e non consentiti.

5. Le Sezioni Unite di questa Corte, con una risalente pronuncia in tema di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l’atto F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a :

P I E R O M E S S I N I D ' A G O S T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 8 8 c d e f 6 9 d b 4 2 3 3 4 del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01).

Successivamente le Sezioni Unite hanno rimarcato che l’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244 – 01), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 – 01). Questi princìpi sono stati da ultimo ribaditi nella pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno escluso l’abnormità del provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa (Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02).

6. Nel caso di specie – come osservato anche dal Procuratore generale – vanno certamente escluse le ipotesi sia dell'abnormità strutturale, poiché la ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione della persona offesa è espressamente prevista e disciplinata dal codice di rito, sia dell’abnormità funzionale, perché detto provvedimento non determina una indebita regressione del procedimento né una stasi irrevocabile, in quanto le indagini preliminari possono essere riaperte con il procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen. (in questo senso, da ultimo, vds.

Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Farina, Rv. 286726 – 01 ). Peraltro, nel caso in esame, l’opposizione era stata correttamente valutata dal G.i.p. come inammissibile, non avendo essa indicato alcuna indagine suppletiva da svolgere ed essendosi limitata a chiedere l’imputazione coatta, in contrasto con il disposto dell’art. 410, comma 1, cod. proc. pen. («Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a :

A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a : P I E R O M E S S I N I D ' A G O S T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 8 8 c d e f 6 9 d b 4 2 3 3 4 prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova»). Inoltre, l'ordinanza di archiviazione è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., vale a dire per violazione del diritto al contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio.

Per tale ragione l’impugnazione proposta dalle persone offese non può essere qualificata come reclamo, essendosi la stessa sostanziata in una inammissibile censura alle insindacabili valutazioni del G.i.p. in ordine alla insussistenza del reato.

7. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d