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Ordinanza — n. 14048/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissible grounds regarding waived reasons and sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's lawyer argued for lack of reasoning on responsibility and failure to consider generic mitigating circumstances, but the court ruled these grounds were waived or irrelevant to the agreed penalty. Consequently, the appeal was rejected because the cited issues fell outside the permissible scope for cassation review in this context.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against agreed sentences, cassation appeals are admissible only regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, and divergent pronouncements, while complaints about waived reasons or sentencing determination are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence appeal cassation inadmissibility waived reasons sentencing determination procedural costs Cassa delle ammende criminal procedure code concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di appello, applicava ad Assunta Tozzi la pena concordata ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
s44.0AL DiAttariTe 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorsconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di appello, applicava ad Assunta Tozzi la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
s44.0AL DiAttariTe 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorsconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOZZI ASSUNTA nato a LUCERA il 14/08/1980 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di appello, applicava ad Assunta Tozzi la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva, con due distinti motivi, la carenza della motivazione in relazione conferma della responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena,che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra le altre:

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame venivano dedotti motivi non consentiti attinenti a motivi rinunciati e alla determinazione della sanzione oggetto di concordato. s44.0AL DiAttariTe 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorsconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 marzo 2025 Il Con