Sentenza — n. 14047/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CHIUMMIELLO MARIO nato a Napoli il 12/11/1987 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 13 dicembre 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avvocato Carlo Ercolino, anche in sostituzione dell'avv. Luigi Martano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod.pen, art. 309 comma 7 cod.proc.pen; Sentenza — n. 14047/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La circostanza che Chiummiello abbia fatto da tramite per un'"ambasciata" ad altro soggetto estorto dal Rolletta, non comporta automaticamente la sua consapevolezza in ordine alle diverse attività illecite coltivate da quest'ultimo e a questa vicenda, che presenta delle caratteristiche peculiari, in quanto la pretesa era rivolta non ad un imprenditore del territorio, secondo un sistema consolidato e diffuso nella criminalità organizzata, ma ad un soggetto responsabile di un furto e noto anche per il suo inserimento nel settore del commercio di stupefacenti.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CHIUMMIELLO MARIO nato a Napoli il 12/11/1987 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 13 dicembre 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avvocato Carlo Ercolino, anche in sostituzione dell'avv. Luigi Martano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza resa il 4 novembre 2024 dal GIP del medesimo Tribunale, con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Chiummiello Mario in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata dal concorso di più persone riunite e dal cosiddetto metodo mafioso, commessa in Cercola nel settembre 2020 in danno di Vittorio Antonio Michelino. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputato, tramite i suoi difensori di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 110 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la misura cautelare si fonda non sulla prescritta gravità indiziaria in ordine al concorso del Chiummiello nel reato di estorsione contestatogli al capo 22 dell'ordinanza cautelare, ma su meri sospetti derivanti dal coinvolgimento del ricorrente in pregressa analoga vicenda delittuosa, commessa in concorso con il collaboratore di giustizia Rolletta Rosario, che lo chiamava in correità.
Chiunnello non ha mai incontrato la persona offesa e non ha mai assistito a pretese estorsive avanzate nei suoi confronti; non vi è la chiamata in correità del collaboratore Roletta, che si autoaccusa di questo reato e che è stato l'unico ad avanzare pretese in danno di Michelino Vittorio; anche i messaggi whatsapp estrapolati dal cellulare in uso alla persona offesa, che secondo la prospettazione accusatoria dimostrerebbero la partecipazione del Chiummiello nel tentativo di estorsione e la volontà cosciente di parteciparvi non sono stati bene interpretati.
Osserva il ricorrente che ai fini dell'estensione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 110 cod.pen. è imprescindibile la sussistenza dell'elemento soggettivo rappresentato dal dolo di concorso, mentre l'ordinanza si fonda su sospetti e non vi sono elementi circa il reale concreto contributo psicologico offerto dal ricorrente, che, secondo il Tribunale, non poteva non sapere il motivo per cui il correo Rolletta cercava la persona offesa. Nel caso in esame le pretese estorsive venivano avanzate telefonicamente dal solo Roletta e nessun elemento dimostra che Chiummiello fosse consapevole delle ragioni della visita alla persona offesa, che peraltro non si faceva trovare. inoltre il Tribunale del riesame non ha valutato la circostanza determinante che Rolletta, ritenuto collaboratore di giustizia credibile, non ha chiamato in causa il Chiummiello come compartecipe e corresponsabile di questo delitto; l'assenza di tale chiamata in correità comporta, a contrario, la prova della estraneità del ricorrente poiché il collaboratore bene avrebbe potuto riferire del coinvolgimento del correo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Le censure formulate si appuntano sul giudizio di gravità indiziarla in merito al contributo offerto dal ricorrente nell'esecuzione della tentata estorsione aggravata e alla sua consapevolezza di agevolare la condotta estorsiva intrapresa dal correo Rosario Rolletta. Giova ricordare che in tema di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione del reato, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 03) Nel caso in esame il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, Vittorio Michelino, e del principale responsabile della tentata estorsione, il collaboratore di giustizia Rosario Rolletta, intraneo al clan De Micco - De Martino, ritenuto pienamente attendibile;
Rolletta ha riferito di avere avanzato, nella veste di esponente del clan operante sul territorio, una richiesta di denaro al Michelino in relazione ad un furto di tavolini da una fabbrica abbandonata, da questi commesso. Dal tenore delle intercettazioni riportate nel provvedimento emerge che Rolletta aveva tentato di coinvolgere nel progetto estorsivo De Micco Pasquale che si mostrava scettico sulla buona riuscita della iniziativa estorsiva, stante le precarie condizioni economiche del Michelino. Dai messaggi whatsapp intercorsi tra la persona offesa della tentata estorsione, Michelino, e la sua "socia in affari" Imma Coppola emerge che il 25 settembre 2024 Rolletta, che aveva già tentato di rintracciare Michelino, si recava sotto casa della persona offesa, accompagnato da " uno dei Guappicielli, il maggiore" identificato nell'odierno ricorrente.
Michelino tuttavia riusciva a sottrarsi all'incontro. Il Tribunale osserva a pag. 10 dell'ordinanza impugnata che l'avere accompagnato il Rolletta all'incontro con la persona offesa, anche se poi non è stata reperita, integra un contributo materiale alla realizzazione della condotta estorsiva. Al riguardo richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01) Quanto all'elemento soggettivo del reato, il Collegio del riesame ritiene implausibile che Chiummiello ignorasse le finalità di tale visita del Rolletta al Michelino e più verosimile che abbia accompagnato l'autore dell'estorsione per riscuotere una parte del provento.
A sostegno di tale assunto il Tribunale ha valorizzato il coinvolgimento del Chiumiello in un episodio estorsivo commesso in danno di altro soggetto, per il quale Rolletta lo ha chiamato in correità, riferendo che tramite Chiumnniello aveva convocato a casa propria la vittima dell'estorsione. Così esposto il compendio indiziario, deve rilevarsi che la motivazione adottata dal Tribunale non sembra idonea a supportare un giudizio di gravità indiziaria, non tanto in merito al contributo materiale offerto dal Chiummiello, che si è indubbiamente prestato ad accompagnare Rolletta sotto casa del Michelino, quanto in ordine alla consapevolezza da parte del Chiummiello della specifica finalità illecita perseguita dal Rolletta e della volontà di fornire un contributo alla condotta estorsiva intrapresa dal suo correo.
E' vero infatti che l'indagato ha agevolato la condotta estorsiva del Rolletta, accompagnandolo sotto casa della persona offesa, ma non può trascurarsi che il Michelino non si fece trovare, che nessun effettivo contatto è intervenuto in quell'occasione tra la persona offesa e l'indagato, il quale poteva, pertanto, ignorare lo scopo perseguito dal Rolletta e averlo accompagnato nell'ambito di una sua generica disponibilità nei confronti degli altri affiliati al sodalizio. In questo quadro indiziario non del tutto univoco, assume rilevanza la costatazione che Rolletta, pur avendo coinvolto Chiummiello in altro episodio estorsivo in danno di Bisogni, non lo ha chiamato in correità in ordine a questa vicenda, il che potrebbe essere frutto di mera dimenticanza, ma potrebbe anche indicare che lo stesso collaboratore non aveva effettivamente intenzione di coinvolgere l'indagato in questa attività estorsiva e si era limitato a chiedere di essere accompagnato, senza specificare le ragioni e lo scopo della sua visita e senza mettere Chiummiello a conoscenza delle sue intenzioni illecite.
La circostanza che Chiummiello abbia fatto da tramite per un'"ambasciata" ad altro soggetto estorto dal Rolletta, non comporta automaticamente la sua consapevolezza in ordine alle diverse attività illecite coltivate da quest'ultimo e a questa vicenda, che presenta delle caratteristiche peculiari, in quanto la pretesa era rivolta non ad un imprenditore del territorio, secondo un sistema consolidato e diffuso nella criminalità organizzata, ma ad un soggetto responsabile di un furto e noto anche per il suo inserimento nel settore del commercio di stupefacenti.
2. Per le ragioni sin qui esposte , si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio degli atti al Tribunale di Napoli che provvederà a rivalutare il compendio indiziario a sostegno del dolo di concorso del Chiummiello, nel rispetto dei criteri sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'Art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. Roma 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Dani lorsellino Sergio B