Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement agreement due to waived grounds and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for appeal, including those regarding the legal qualification of the conduct and restitution. The defense argued for reconsideration of aggravated robbery charges, desistance, and confiscation, but the court noted these specific complaints were explicitly renounced in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules governing settlement agreements, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against settlement agreements, only grounds regarding the formation of consent or divergent pronouncements are admissible, while renounced complaints and defects in sentencing determination are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MASCARI FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 22/09/1975 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di appello, compreso quello relativo alla restituzione del denaro applicava a Francesco Paolo Muscari la pena concordata.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva, con due distinti motivi la carenza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica assegnata alla condotta contestata (rapina aggravata), al riconoscimento della desistenza ed alla conferma della confisca.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).
Nel caso in esame tutti i motivi diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alla restituzione del denaro in sequestro, risultano essere stati rinunciati (come riportato con chiarezza a pag. 4 del provvedimento impugnato). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 marz