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Ordinanza — n. 14045/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14045/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari di Bari applicava a Velia Di Biase la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati alla stessa contestati. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le emergenze che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14045/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per i reati alla stessa contestati. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le emergenze che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova vizio di procedura revisione delle prestazioni d'invalidità motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari di Bari applicava a Velia Di Biase la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le emergenze che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
27201401) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE VELIA nata a FOGGIA il 20/06/1967 avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Bari applicava a Velia Di Biase la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati alla stessa contestati.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le emergenze che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso non è ammissibile. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggíamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidd,te