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Ordinanza — n. 14039/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14039/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Yousef Hara inadmissible because it was submitted personally rather than by a qualified defense attorney. Although Hara argued that the lower court failed to personalize the sentence given his youth, the Court ruled that the procedural defect of personal filing rendered the appeal void. Consequently, the appeal was rejected, and Hara was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 571 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special register, and personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing prohibition qualified defense attorney special register requirement procedural defect inadmissibility adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.
In particolare, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
pen., il vizio di motivazione relativamente il mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare le // motivazioni svolte dal giudice di primo grado, senza la necessaria personalizzazione della sanzione come imposto dall'art. 133 cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
Infatti, a seguito della modifica dell'art. 613 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
art. 133 cod. pen
pen., il vizio di motivazione relativamente il mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare le // motivazioni svolte dal giudice di primo grado, senza la necessaria personalizzazione della sanzione come imposto dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. u, n. 8914 del 27/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARA YOUSEF, nato il 06/07/2004 in MAROCCO avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe MARRA. Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Yousef HARA ricorre personalmente avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE di Appello di TORINO, che, in parziale riforma della sentenza resa in data 17 aprile 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Torino e appellata da HARA, riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni due e mesi otto di reclusione e 700,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. In particolare, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., il vizio di motivazione relativamente il mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare le // motivazioni svolte dal giudice di primo grado, senza la necessaria personalizzazione della sanzione come imposto dall'art. 133 cod. pen., nel caso di specie tenendo in massimo conto la giovanissima età del ricorrente.2.

Quanto al ricorso esso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Infatti, a seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro. pen., per effetto della legge 23 giugno 2017 n.103, l'atto di ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale principio è stato enunciato anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che in massima ha affermato: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore» (così Sez. u, n.8914 del 27/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010-01).

Il Collegio intende ribadire anche in questa sede quanto ritenuto dal massimo consesso della Suprema Corte.

3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025 Il consigliere relator