Ordinanza — n. 14036/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia di Emanuele Esposito e Luigi Caliano ai motivi di appello, irrogava agli stessi la pena da entrambi concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14036/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al bilanciamento tra circostanze eterogenee.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO EMANUELE nato a NAPOLI il 07/08/1989 CALIANO LUIGI nato a NAPOLI il 25/01/1981 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia di Emanuele Esposito e Luigi Caliano ai motivi di appello, irrogava agli stessi la pena da entrambi concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al bilanciamento tra circostanze eterogenee.
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1.11 collegio riafferma che nei confronti della sentenza che applica il concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01). 3.2.Nel caso in esame i ricorrenti proponevano doglianze non consentite inerenti LQ, trattamento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità del ricorso. 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi, dichiarabile senza formalità, consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7 gennaio