Sentenza — n. 14030/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIlfribunale di Brescia condannava Nousari Hicham per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2 e 493-ter cod. pen. ritenendo sussistente l'aggravante della recidiva aggravata reiterata specifica ed infraquinquennale, e riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati contestati; la sanzione finale, tenuto conto della riduzione per il rito, veniva determinata in mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81, comma 4 cod. pen; Sentenza — n. 14030/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 81 e 99 cod. pen.): nonostante il riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale la pena sarebbe stata calcolata senza applicare nessun aumento correlato al riconoscimento dell'aggravante ed applicando un aumento per la continuazione che non considerava quanto previsto dall'art. 8, comma 4, cod. pen. (alla data del commesso reato la recidiva era stata già riconosciuta sette vote al ricorrente).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: NOUSAIRI HICHAM nato il 12/01/1985 avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 41 procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; 41 Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, con requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bolognait difensore Avv. Valeria Pezzoni, con conclusioni scritte, insisteva per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ilfribunale di Brescia condannava Nousari Hicham per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2 e 493-ter cod. pen. ritenendo sussistente l'aggravante della recidiva aggravata reiterata specifica ed infraquinquennale, e riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati contestati; la sanzione finale, tenuto conto della riduzione per il rito, veniva determinata in mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 81 e 99 cod. pen.): nonostante il riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale la pena sarebbe stata calcolata senza applicare nessun aumento correlato al riconoscimento dell'aggravante ed applicando un aumento per la continuazione che non considerava quanto previsto dall'art. 8, comma 4, cod. pen. (alla data del commesso reato la recidiva era stata già riconosciuta sette vote al ricorrente).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1.Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, nonostante il riconoscimento della recidiva (pag. 4 della sentenza impugnata), la Corte di appello non applicava il relativo aumento e definiva l'aumento per la continuazione senza osservare quanto prescritto dall'art. 81, comma 4 cod. pen. Il Collegio riafferma, sul tale ultimo punto, che il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 - 01). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al tribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. L'affermazione di responsabilità deve essere dichiarata irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena irroganda, con rinvio alfribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione