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Sentenza — n. 14006/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14006/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cataldo Staffieri, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 18/11/2024 della Corte di appello di Firenze, che ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata nei confronti del dottor Simone Spina, presi- dente del Collegio del Tribunale di Lucca, dinanzi al quale si stava celebrando il processo a suo carico. 1 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 2. In data 21/02/2025 è pervenuta una nota contenente la dichiarazione del difensore di rinuncia al ricorso, corredata da procura speciale a tal fine rilasciata da Staffieri Cataldo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14006/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso e in quanto l’art. 616, cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

Parole chiave

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domanda di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione esame di cassazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: STAFFIERI CATALDO nato il 20/10/1969 a CASTELLANETA avverso l’ordinanza in data 18/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI FI- RENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale GASPARE STURZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cataldo Staffieri, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 18/11/2024 della Corte di appello di Firenze, che ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata nei confronti del dottor Simone Spina, presi- dente del Collegio del Tribunale di Lucca, dinanzi al quale si stava celebrando il processo a suo carico. 1 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 2. In data 21/02/2025 è pervenuta una nota contenente la dichiarazione del difensore di rinuncia al ricorso, corredata da procura speciale a tal fine rilasciata da Staffieri Cataldo.

3. Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). Tale rinuncia, per produrre effetti, deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è pervenute tempestivamente ed è stata fatta dal difensore munito di procura speciale, con specifica indicazione dell’impugnazione cui essa si riferisce.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso e in quanto l’art. 616, cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.