Ordinanza — n. 13849/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Iammarino Rosario n. ad Acerra il 29/2/1984 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/12/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione della Cons. Anna Maria De Santis; 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riduceva rispettivamente ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa e anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa le pene inflitte a Iammarino Rosario per i reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13849/2025 — snpen · Corte di Cassazione: ad Acerra il 29/2/1984 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/12/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione della Cons. Anna Maria De Santis; 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riduceva rispettivamente ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa e anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa le pene inflitte a Iammarino Rosario per i reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Iammarino Rosario n. ad Acerra il 29/2/1984 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/12/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione della Cons. Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riduceva rispettivamente ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa e anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa le pene inflitte a Iammarino Rosario per i reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile ex art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen., attesa la radicale genericità che lo connota, avendo il difensore, a fronte dell’intervenuta rinunzia ai motivi di merito in punto di responsabilità, omesso di indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento dell’imputato.F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N N A M A R I A D E S A N T I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 7 e c 9 0 7 2 a f e a 9 8 5 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non sussistendo cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C