Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13789/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on money laundering conviction due to lack of manifest illogical reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13789/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Michele Ribatti inadmissible, ruling that the lower court's conviction for money laundering was not based on mere conjecture. Ribatti argued that the judges confused indicators of guilt with those of criminality, relying solely on his flight and possession of stolen license plates. The court rejected this claim, finding the conviction logically sound because the presence of original plates in the stolen car, without explanation, supported the conclusion that Ribatti swapped them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The Court holds that a conviction based on the logical inference that an accused swapped license plates on a stolen vehicle, given the absence of an explanation for the original plates' presence, does not constitute a manifestly illogical motivation or a violation of the burden of proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction manifest illogical reasoning license plate substitution burden of proof reversal inadmissible appeal common experience rule criminal liability inference guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648 c.p.
Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualifica- zione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod.
Art. 610 co. 5 c.p.p.
Art. 611 co. 1 bis c.p.p.
art. 648 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualifica- zione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020
Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep.
Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017
281385 - 01; Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv.
Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014
269998 - 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schem- bri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: RIBATTI MICHELE nato il 08/12/1972 a BARI avverso la sentenza in data 02/07/2024 della CORTE DI APPELLO DI BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Michele Ribatti, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 02/07/2024 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 06/02/2024 del G.u.p. del Tribunale di Bari, che lo aveva con- dannato per il reato di riciclaggio di un'autovettura.Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualifica- zione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che i giudici hanno ritenuto la sussistenza del riciclaggio con una motivazione in contrasto con i prin- cipi di diritto fissati dalla Corte di cassazione, con particolare riferimento a quello che stabilisce che l'affermazione di responsabilità per tale reato non può ricavarsi dalla mera detenzione del bene di provenienza illecita.

Aggiunge che i giudici hanno confuso «gli indizi di reità (necessari per di- sporre la misura cautelare) con gli indizi di colpevolezza», avendo desunto «la prova della consapevolezza -dunque dall'attribuibilità- del reato» unicamente dal fatto che Ribatti si dava alla fuga quando i Carabinieri gli intimavano di fermarsi. Puntualizza che i medesimi rilievi riguardano anche il ritrovamento delle targhe originarie nel bagagliaio dell'autovettura incriminata. Secondo il ricorrente, «il collegamento tra la realizzazione della condotta di riciclaggio e il suo coinvolgimento è stato dunque attuato sulla base di mere congetture, sostanziate in argomentazioni che si sviluppano lungo apprezzamenti squisitamente soggettivi dei giudici, non ancorati a dati oggettivi».

Aggiunge che, in tal modo, i giudici hanno demandato all'imputato il com- pito di provare la fondatezza dell'accusa che, invece, spetta al pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Con l'unico motivo d'impugnazione si sostiene che la motivazione è congetturale e, in quanto tale, illogica, perché ancorata alla valutazione soggettiva del giudice, priva di un fondamento di concretezza. In effetti -in astratto- una valutazione soggettiva priva di un sostrato di oggettività, configura il vizio di manifesta illogicità della motivazione. Tale vizio si presenta ogni qual volta il ragionamento del giudice non sia fondato realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute espe- rienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sullo id quod plerumque accidit, insuscet- tibile di verifica empirica), od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (in tal senso, cfr.

Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01; Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998 - 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schem- bri, Rv. 260813 - 01). Tali caratteristiche, però, non si rinvengono nella motivazione della sen- tenza impugnata, dalla cui lettura emerge che l'affermazione di responsabilità a 2 .‘At> J • ,0 carico di Ribatti è fondata sulla base di una lettura logica di elementi dotati di significativa concretezza. A tale proposito va premesso che la condotta di riciclaggio contestata all'odierno ricorrente è quella di avere sostituito le targhe dell'autovettura trovata nella sua detenzione e provento di furto, con le targhe di altra autovettura, risul- tata a sua volta rubata.

Le targhe originarie dell'autovettura trovata nella detenzione di Ribatti (so- stituite con le targhe di altra autovettura rubata) sono state rinvenute nella stessa autovettura e, quindi, anch'esse nella disponibilità dell'imputato, il quale non ha offerto nessuna spiegazione circa la loro provenienza. Proprio il fatto che Ribatti avesse nella propria disponibilità le targhe origi- narie e la mancata spiegazione circa la loro provenienza, ha indotto i giudici a ritenere che fosse stato lo stesso imputato a sostituirle con quelle di provenienza furtiva apposte sull'autovettura in questione.

Una tale conclusione risulta certamente supportata dal dato di comune esperienza secondo il quale il bene sostituito rimane nella disponibilità dell'autore della sostituzione, salvo che non venga data una diversa spiegazione della sua provenienza. L'affermazione di responsabilità, quindi, è stata giustificata con una moti- vazione adeguata, logica, non contraddittoria e, soprattutto, basata su dati di con- cretezza, che non hanno comportato alcuna inversione dell'onere della prova. Da ciò la manifesta infondatezza della denuncia di motivazione congettu- rale.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro