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Sentenza — n. 13511/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of nullity defense by participating in second instance trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the alleged nullity of the second-instance citation was waived. Although the appellant claimed the citation was invalid because it was sent to a revoked lawyer, the new defense counsel participated in the trial and submitted written conclusions without raising the objection. The court held that engaging in the defense process cured the defect, preventing any future challenge to the citation's validity.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 123 cod. proc. pen.: Participation in the second instance proceedings by the defense counsel, without raising the objection to the citation's validity, constitutes a waiver of the nullity defense and precludes its subsequent assertion.

Parole chiave

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waiver of nullity defense participation second instance citation procedural preclusion cassation inadmissibility permesso di promuovere un procedimento penale revisione in materia penale denuncia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
Art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 123 cod. proc. pen.
Massimo Cacciari, effettuata personalmente da Bentiba Mounir il precedente 9 maggio 2024 con dichiarazione resa presso l’ufficio matricola della casa circondariale di Bologna ove era detenuto, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 123 cod. proc. pen
Massimo Cacciari, effettuata personalmente da Bentiba Mounir il precedente 9 maggio 2024 con dichiarazione resa presso l’ufficio matricola della casa circondariale di Bologna ove era detenuto, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017
Lo svolgimento di attività difensiva nel corso del giudizio di impugnazione ha dunque sanato il vizio di mancata notifica della citazione, con conseguente preclusione di ogni censura al riguardo (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv.
Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013
270952; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv.
Sez. 2, n. 28882 del 17/06/2004
257485; Sez. 2, n. 28882 del 17/06/2004, Quaranta, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bentiba Mounir nato in Algeria il 14/07/1990 (CUI 035QOX8) avverso la sentenza del 9/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. Massimo Cacciari Foti, non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli emessa in data 27/03/2024 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Bentiba Mounir responsabile del delitto di tentata rapina aggravata dall’avere commesso il fatto in più persone riunite, con conseguente irrogazione della pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e, per derivazione, della sentenza impugnata. Rileva il ricorrente che il decreto di citazione emesso in data 6 agosto 2024 è affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett.

c) e 179 cod. proc. pen in quanto erroneamente notificato in data 7 agosto 2024 al difensore di fiducia avv. Eleonora Lo Preiato la cui nomina era stata tuttavia già revocata dall’imputato con dichiarazione effettuata il precedente 9 maggio presso l’ufficio matricola della casa circondariale di Bologna ove era detenuto, con contestuale designazione dell’avv. Massimo Cacciari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo di ricorso proposto.

2. Dalla documentazione allegata al ricorso e dall’esame del fascicolo processuale - consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta – risulta che il decreto di citazione in appello, emesso il 06/08/2024, è stato notificato all’avvocato appellante Eleonora Lopreiato in proprio e quale difensore di fiducia domiciliatario dell’imputato, nonostante già risultasse agli atti la revoca di tale professionista e la contestuale designazione dell’avv. Massimo Cacciari, effettuata personalmente da Bentiba Mounir il precedente 9 maggio 2024 con dichiarazione resa presso l’ufficio matricola della casa circondariale di Bologna ove era detenuto, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Risulta, tuttavia, che il nuovo difensore di fiducia, pur non raggiunto dalla comunicazione del decreto di citazione (effettuata al precedente legale) ma venuto comunque a conoscenza della pendenza del processo, ha personalmente partecipato al giudizio di secondo grado (celebrato in forma cartolare il 9 ottobre 2024) depositando conclusioni scritte in data 9/09/2024 con le quali ha chiesto l’accoglimento dell’appello proposto nell’interesse del proprio assistito, senza eccepire alcunchè in ordine alla omessa notifica, nei suoi confronti, dell’avviso di fissazione di udienza.

Lo svolgimento di attività difensiva nel corso del giudizio di impugnazione ha dunque sanato il vizio di mancata notifica della citazione, con conseguente preclusione di ogni censura al riguardo (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485; Sez. 2, n. 28882 del 17/06/2004, Quaranta, Rv. 229920).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so