Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements for post-sentence appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant did not align with the specific statutory requirements for appeals against sentences of punishment. The defendant argued for a review of non-punishment causes, but the law strictly limits such appeals to issues regarding the defendant's will, the link between request and sentence, legal qualification, or penalty legality. Since the court had already explicitly evaluated and excluded non-punishment causes, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, corr. n. 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of punishment are strictly limited to specific statutory grounds, and generic arguments regarding non-punishment causes are inadmissible when the lower court has already addressed them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: GABALLO IVAN nato a Nardò il 14/9/1991 avverso la sentenza resa il 14 gennaio 2025da1 GUP del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Lecce, con la sentenza impugnata, ha applicato nei cori Fronti di Ivan Gaballo la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di estorsione aggravata e continuata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, corr n- a 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché noi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico n mistero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appl cazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Nel caso in esame, oltretutto, il Giudice ha motivatamente escluso la sussistenza di cause di non punibilità ed esplicitato gli elementi su cui si fonda il giudizio di responsabilità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagarne] ito delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del l spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Danie sellino Anna Petrghellis DEPOSITATO IN CANCELLAR IA SECOND IEZIORE PEN ' 7 A