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Ordinanza — n. 13119/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not meet statutory requirements under Art. 448 bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible ex officio because the grounds raised by the defense failed to meet the specific statutory requirements for filing a review. The appellant challenged the application of the penalty and the lack of reasoning regarding acquittal and sentencing increases, but these arguments did not fall within the narrow categories permitted by law. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 bis, comma 2 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory grounds limitation ex officio rejection procedural defect court costs and fine commisurazione della pena per rapina tentata rapina attentato

Disposizioni normative citate

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Art. 448 bis, comma 2 bis c.p.p.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Poiché i motividi ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati , il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod.
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il difensoredi El Azhari Aziz propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l e indagini preliminar i del Tribunale di Treviso del 3 dicembre2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per i delitt i di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e porto d’armi in luogo pubblico 1.1 Il difensore eccepisce la mancata motivazione sulle ragioni che non avevano consentito di disporsi l’assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AZHARI AZIZ natoin MAROCCO il 05/07/1987 avverso la sentenza del 03/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensoredi El Azhari Aziz propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l e indagini preliminar i del Tribunale di Treviso del 3 dicembre2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i delitt i di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e porto d’armi in luogo pubblico 1.1 Il difensore eccepisce la mancata motivazione sulle ragioni che non avevano consentito di disporsi l’assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.e sugli aumenti disposti per la continuazione tra i reati contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ilricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”;nel caso in esame, i motivi di ricorso non rientra no in nessuno dei casi indicati.

Poiché i motividi ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati , il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore de lla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26/03/2025 Il Consigliere