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Sentenza — n. 13115/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13115/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 23 giugno 2024 , confermava la sentenza di primo grado con la quale Ndyae Mohamed era stato ritenuto responsabile rapina aggravata e lesioniai danni di Chaqiq Ahmed. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore diNdyae, premettendo che la Corte di appello aveva condiviso la censura proposta in appello di inutilizzabilità degli atti acquisiti in primo grado ai sensi dell’art. 512 cod. proc.pen., ma che aveva erroneamente ritenuto che si potesse giungere ad una dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato attraverso l’analisi dei rimanenti elementi probatori; in primo luogo,contesta l’utilizzabilità del certificato medico del pronto soccorso, poiché lo stesso era un documento allegato alla querela, che secondo la Corte di appello non doveva essere acquisita; peraltro, dal certificato non si poteva certo risalire alla causale delle lesioni, mai menzionata.

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc.pen, art. 522 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13115/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore diNdyae, premettendo che la Corte di appello aveva condiviso la censura proposta in appello di inutilizzabilità degli atti acquisiti in primo grado ai sensi dell’art. 512 cod. proc.pen., ma che aveva erroneamente ritenuto che si potesse giungere ad una dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato attraverso l’analisi dei rimanenti elementi probatori; in primo luogo,contesta l’utilizzabilità del certificato medico del pronto soccorso, poiché lo stesso era un documento allegato alla querela, che secondo la Corte di appello non doveva essere acquisita; peraltro, dal certificato non si poteva certo risalire alla causale delle lesioni, mai menzionata.

Parole chiave

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mezzi di prova medici insufficienza di prove circostanza attenuante prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia psichiatrica insufficiente documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc.pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore diNdyae, premettendo che la Corte di appello aveva condiviso la censura proposta in appello di inutilizzabilità degli atti acquisiti in primo grado ai sensi dell’art. 512 cod.
art. 522 cod. proc. pen
ed eccepisce l’inutilizzabilità del certificato medico acquisito ex art. 522 cod. proc. pen., allegato della querela sporta dalla persona offesa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDYAE MOHAMED natoin Senegal il 03/01/1993 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE,che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. MAURO ALESSIO NICASTRO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 23 giugno 2024 , confermava la sentenza di primo grado con la quale Ndyae Mohamed era stato ritenuto responsabile rapina aggravata e lesioniai danni di Chaqiq Ahmed. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore diNdyae, premettendo che la Corte di appello aveva condiviso la censura proposta in appello di inutilizzabilità degli atti acquisiti in primo grado ai sensi dell’art. 512 cod. proc.pen., ma che aveva erroneamente ritenuto che si potesse giungere ad una dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato attraverso l’analisi dei rimanenti elementi probatori; in primo luogo,contesta l’utilizzabilità del certificato medico del pronto soccorso, poiché lo stesso era un documento allegato alla querela, che secondo la Corte di appello non doveva essere acquisita; peraltro, dal certificato non si poteva certo risalire alla causale delle lesioni, mai menzionata.

Quanto alla testimonianza dell’agente D’Annunzio, dalla stessa non emergeva nulla che potesse essere ricondotto al capo di imputazione, salvo che le dichiarazioni non venissero associate a quanto riportato da Chaqiq, ritenute inutilizzabili; l’agente Moretti, invece, era intervenuto a distanza di diverse ore, e le sue dichiarazioni, relative al fatto che Chaqiq gli aveva riferito di essere inseguito da due persone che lo avevano rapinato la sera precedente, erano utilizzabili solo in parte, in quanto svolgevano funzione surrogatoria rispetto a quelle del teste primario, mai escusso, riferite ad un fatto verificatosi in precedenza cui l’agente non aveva assistito, ma che aveva appreso dalla persona offesa; pertanto, doveva escludersi che potesse utilizzarsi la dichiarazione del teste nella parte in cui riferiva esservi stata una rapina; per tali motivi, anche in considerazione del verbale di sequestro delle catene rinvenute in possesso ai due imputati, il difensore insiste nel chiedere a questa Corte di ritenere non superata la “prova di resistenza” dei rimanenti elementi probatori, cheda soli non potevano descrivere la dinamica dei fattie osserva che la colpevolezza dell’imputato non si poteva ritenere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si era sempre sottratto, per libera scelta, all’esame da parte dell’imputato o delsuo difensore. 1.2 Il difensorelamenta inoltre il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. ed eccepisce l’inutilizzabilità del certificato medico acquisito ex art. 522 cod. proc. pen., allegato della querela sporta dalla persona offesa

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1 Una volta ritenute non utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa, gli elementi di prova rimanenti non consentono, infatti, di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di rapina: secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, il teste Moretti si è limitato a fermare i due soggetti che la persona offesa aveva indicato come quelliche lo avevano rapinato la sera precedente, ma da tali dichiarazioni non emerge né come fosse avvenuta la rapina (con violenza o minaccia, e in che modo attuate), né quale fosse stato l’oggetto dellastessa; neppure possonoessere ritenute rilevanti le dichiarazioni del teste D’Annunzio e il certificato medico prodotto, che potevano confermare soltanto che la persona offesa aveva subìto un’aggressione, ma non che tale aggressione fosse collegata ad una rapina.

Pertanto, non essendovi alcun elemento diprova diretta della sussistenza del reato contestato all’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 26/03/2025 Il co