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Sentenza — n. 12735/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12735/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FILICE SALVATORE n. a Petilia Policastro l'1/12/1966 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 17/9/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 3/4/2024 per difetto di querela, con revoca delle statuizioni civili e della condanna alle spese.

Regesto Legislator

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art. 611 cod.proc.pen, art. 393 cod.pen, art. 578 cod.proc.pen; Sentenza — n. 12735/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Gianfranco Sapia, deducendo che la Corte di Legittimità per mero errore materiale ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 393 cod.pen. (capo 24) per maturata prescrizione, confermando le statuizioni civili, piuttosto che l'improcedibilità per difetto di querela. Aggiunge che, a seguito dell'operata riqualificazione, la Corte avrebbe dovuto rilevare l'assenza di condizione di procedibilità che, per costante giurisprudenza, ha carattere pregiudiziale e prevale sulle altre cause estintive, impedendo qualsiasi accertamento di merito, compreso quello relativo alle statuizioni civili, nella specie confermate ex art. 578 cod.proc.pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena riscossione di pene pecuniarie rettificazione della decisione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod.proc.pen
a Petilia Policastro l'1/12/1966 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 17/9/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.
art. 393 cod.pen
/ nei confronti di Filice Salvatore e, riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen.
art. 578 cod.proc.pen
262372 - 01) e, nell'ipotesi di improcedibilità per difetto della necessaria istanza punitiva, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FILICE SALVATORE n. a Petilia Policastro l'1/12/1966 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 17/9/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 3/4/2024 per difetto di querela, con revoca delle statuizioni civili e della condanna alle spese.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con sentenza n. 41791 resa all'udienza de! 17/9/2024 annullava senza rinvio la decisione della Corte di Appello di Torino del 3/4/2024 1. / nei confronti di Filice Salvatore e, riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen. il fatto contestato al capo 24) quale tentata estorsione, dichiarava l'estinzione del reato per maturata , prescrizione, condannando l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalle parti civili. Con ordinanza in data 4/3 u.s. la Sesta Sezione provvedeva a correggere il dispositivo della sentenza in data 17/9/2024, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo 25. 2.Ha proposto ricorso straordinario il difensore, Avv.

Gianfranco Sapia, deducendo che la Corte di Legittimità per mero errore materiale ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 393 cod.pen. (capo 24) per maturata prescrizione, confermando le statuizioni civili, piuttosto che l'improcedibilità per difetto di querela. Aggiunge che, a seguito dell'operata riqualificazione, la Corte avrebbe dovuto rilevare l'assenza di condizione di procedibilità che, per costante giurisprudenza, ha carattere pregiudiziale e prevale sulle altre cause estintive, impedendo qualsiasi accertamento di merito, compreso quello relativo alle statuizioni civili, nella specie confermate ex art. 578 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso straordinario è fondato e merita accoglimento. La Corte di legittimità ha omesso di rilevare -a seguito dell'operata riqualificazione del delitto di tentata estorsione, contestato al capo 24, nel reato di ragion fattasi- il difetto di procedibilità per mancanza di querela, eccepito dalla difesa già nell'atto d'appello in data 28/11/2020, motivo sub F), pag.

33. L'assenza della necessaria istanza punitiva, non rinvenibile in atti, è coerente, peraltro, con la natura officiosa dell'emersione del fatto in contestazione. 1.1 E' dato incontestabile che il proscioglimento per mancanza di querela, in quanto concernente il genetico atto di impulso finalizzato a rimuovere l'ostacolo alla perseguibilità del reato, è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (in tal senso Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01) e, nell'ipotesi di improcedibilità per difetto della necessaria istanza punitiva, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato (Sez. 2, n. 51800 del 24/09/2013, Palazzolo, Rv. 258062 - 01).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve, pertanto, disporsi la correzione della sentenza n. 41791/24 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 3/4/2024 nei confronti di Filice Salvatore in relazione al fatto ascritto al capo 24), riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen., perché improcedibile per difetto di querela. 2 a, A tanto consegue la revoca delle statuizioni civili limitatamente a detto capo e della condanna del Filice alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite Elia Michele ed Elia Giosuè.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da Filice Salvatore, corregge la sentenza n. 41791/24, resa il 17/9/2024 dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Torino del 3/4/2024 nei confronti di Filice Salvatore in relazione al capo 24, riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen., in quanto non procedibile per difetto di querela. Revoca le statuizioni civili relative a detto capo e la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili Elia Michele e Elia Giosuè. Così