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Ordinanza — n. 12502/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of liability grounds and settlement on penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12502/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned liability, which the defendant had previously waived. The appellant argued for a violation of procedural rules regarding motivation, but the court noted that the penalty was already settled with the Prosecutor General. Consequently, the court ruled that the waiver of liability arguments precluded any further examination of the case's merits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When a defendant waives appeal grounds regarding liability to settle only the penalty, the second-instance court is not required to re-motivate responsibility, and the waiver creates res judicata on that point, rendering subsequent appeals on liability inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds settlement on penalty res judicata on liability inadmissible cassation appeal procedural preclusion impugnabilità della decisione di rinvio obbligazione cambiaria riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 25/10/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta ad Argentino Weiss con sentenza del Tribunale di Bergamo del 25/05/2021.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini
Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv.
Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza
282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Weiss Argentino nato a Fivizzano il 29/07/1962 avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte di appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 25/10/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta ad Argentino Weiss con sentenza del Tribunale di Bergamo del 25/05/2021.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.

3. Il ricorso è inammissibile, per essere tale l’unico motivo cui è affidato. Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale. Dunque, l’imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale. Si osserva, in proposito, che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla sua responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto.

Sul punto, è costante l’orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01). Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381 – 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in