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Ordinanza — n. 12501/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the omitted minor circumstance was part of the parties' settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the sole argument regarding the omission of a minor mitigating circumstance was invalid. The appellant argued that the lower court failed to recognize this circumstance, but the Court held that the issue was already resolved within the settlement agreement reached between the parties. Consequently, the Court determined that the appellate judge correctly applied the agreed-upon penalty without needing to evaluate the specific mitigating factors, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the alleged error concerns a mitigating circumstance that is integral to a settlement agreement, as the appellate judge's role is limited to verifying the legality of the agreed penalty rather than its congruity or the recognition of specific circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement mitigating circumstance concordato penale omitted reasoning legal validity procedural defect attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Bologna con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paladino Michele nato a Santa Croce di Magliano il 07/12/1974 avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 13/12/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta Michele Paladino con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 21/06/2024.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

3. Il ricorso è inammissibile, per essere tale l’unico motivo cui è affidato. Invero, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta dalla sentenza n. 120 del 15/06/2023 della Corte costituzionale – rientra nell’accordo intercorso tra le parti, così come la pena applicata all’odierno ricorrente, peraltro, correttamente determinata, cheè stata concordata con il Procuratore generale. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).

Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato ascritto all’imputato. Dunque, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità costituisce parte integrante dell’accordo raggiunto dalle parti, con la conseguenza che l’imputato non può dolersene. Va, peraltro, aggiunto che il giudice di prime cure ne aveva escluso l’applicabilità in ragione della gravità che connota la vicenda per cui si procede, tenuto conto della reiterazione della condotta criminosa e del tenore di talune minacce, rivolte anche alla madre del debitore, circostanza questa ben presente alla Corte territoriale, che ne ha dato atto a pag. 2 della sentenza impugnata.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f