Sentenza — n. 12495/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: BERLINGERI ANGELOnato a Reggio Calabria il 07 / 0 7 /19 82 avversol’ordinanza del 11/ 11 / 2 0 2 4 d el la CORTE di APPELLO di Reggio Calabria Esaminatigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Procuratore generale NICOLA LETTIERIche ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza del 11 / 11 / 202 4 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Angelo Berlingeri avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria in data 08/06/2020 per genericità dei motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 591cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12495/2025 — snpen · Corte di Cassazione: FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza del 11 / 11 / 202 4 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Angelo Berlingeri avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria in data 08/06/2020 per genericità dei motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 591cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: BERLINGERI ANGELOnato a Reggio Calabria il 07 / 0 7 /19 82 avversol’ordinanza del 11/ 11 / 2 0 2 4 d el la CORTE di APPELLO di Reggio Calabria Esaminatigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Procuratore generale NICOLA LETTIERIche ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza del 11 / 11 / 202 4 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Angelo Berlingeri avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria in data 08/06/2020 per genericità dei motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 591cod. proc. pen.
2. Avverso l’ordinanzapropone ricorso per cassazione l’ imputat o , tramite i l difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 591, comma 1, e 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) perché –quanto meno rispetto alla censura sulle attenuanti generiche – i rilievi erano specifici , con riferimento alle personali condizioni di vita del Berlingeri ed alle ragioni della condotta delittuosa. 3.3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità,ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, purché in tale caso non entri anche nel merito; quando i motivi, cioè, siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado deve limitarsi a confermare la sentenzadi primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978).
Nel caso di specie, correttamente la corte territoriale ha rilevato che l’atto di appello non si confrontava in termini critici con la sentenza di primo grado, limitandosi a generici rilievi sul trattamento sanzionatorio. Anche la tesi secondo cui il Gup avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche si basa su un vago riferimento a condizioni di vita personali e alla confessione res a in giudizio, senza esaminare le ragioni del diniego da parte del tribunale (la personalità negativa dell’imputato, desumibile dai precedenti penali e dalla commissione del reato mentre era sottoposto a misura cautelare).
4. L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 26 marzo2025 Il Consigliere estensore La Presidente Luigi Agost