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Ordinanza — n. 12493/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as a complaint under Art. 410-bis CP, ordering file transmission to Milan Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal, qualifying it as a complaint under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure rather than a cassation appeal. The appellant argued that the investigating judge failed to notify him before dismissing the case against Parisi for offenses under Articles 640 and 646 of the Penal Code. Consequently, the court ordered the transmission of the case file to the Milan Tribunal for the complainant to file the proper complaint.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis comma 3 cod. proc. pen.; Art. 640, 646 cod. pen.: An appeal by a harmed person against an indictment dismissal order constitutes a complaint under Art. 410-bis, not a cassation appeal, requiring transmission to the competent tribunal.

Parole chiave

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complaint under 410-bis indictment dismissal harmful person appeal file transmission criminal procedure code abbandono del procedimento per truffa denuncia penale violazione dei diritti procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis comma 3 cod. proc. pen.
Trattasi nel caso di specie didecreto di archiviazione pronunciato dal Gip in assenza del l'avviso alla persona offesa che (si sostiene nell’impugnazione ) ne aveva fatto richiesta.Avverso tale provvedimentoè esperibile il reclamo della persona offesa ex art. 410-biscod.
Art. 640 cod. pen.
Art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 354 del 30/09/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: BRUNO DANIELEnato a Milano il 2 3 /1 2 /19 91 avverso il decreto del 07/06/2024 del GIP del TRIBUNALE di MILANOnel procedimento iscritto nei confronti di PARISI PATRIZIA ELISABETTA nata in Ungheria il 30/11/1996 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTOE DIRITTO 1. Nell’interesse di Daniele Brunoè proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 07/06/2024del Gip del Tribunale di Milano con la quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di Patrizia Elisabetta Parisi per i reati di cui agli artt. 640e 646 cod. pen.

Eccepisce il ricorrente, in qualità di persona offesa e di opponente all’archiviazione, la mancata instaurazione del contraddittorio e l’incongruità della motivazioneche non aveva tenuto conto delle ragioni a base dell’accoglimento del reclamo (ord. Tribunale di Milano del 30/05/2024) di un precedente decreto di archiviazione(decr. Gip del Tribunale di Milano del 21/03/2023). Trattasi nel caso di specie didecreto di archiviazione pronunciato dal Gip in assenza del l'avviso alla persona offesa che (si sostiene nell’impugnazione ) ne aveva fatto richiesta.Avverso tale provvedimentoè esperibile il reclamo della persona offesa ex art. 410-biscod. proc. pen., sicché come tale deve essere qualificato il ricorso per cassazioneproposto, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez.5, ord. n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

PQM Qualificata l’impugnazione come reclamo ex art. 410-bis comma3 cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma il 26/03/2025 Il Consigliere estensore La Presidente Luigi Agostinacchio Anna Petru