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Ordinanza — n. 12492/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on mitigating circumstances due to prior settlement agreement waiving further grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Carmine Armens and Antonio Scafaro inadmissible. The defendants argued for reduced sentences based on specific mitigating circumstances, but the appellate court had previously settled the case by agreement. The court ruled that such settlements preclude raising new grievances regarding mitigating factors in the final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; When parties reach a settlement agreement on appealable points, they waive the right to raise further grievances in the Court of Cassation, except for illegal sentencing or prescription issues.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of grievances mitigating circumstances Court of Cassation procedural inadmissibility abbandono del procedimento per truffa mancata attuazione degli accordi illeciti partecipazione alla procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 14/11/2024 la Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-biscod.
art. 114 cod. pen
Avverso la sentenza di appello propon gono separati ricors i gli imputat i tramite i rispettivi difensor i di fiducia , contestando : lo Scafaro, l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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SU del 27/10/2022, dep. 2023, n. 19415
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da : ARMENS CARMINEnato a Napoli il 01 / 0 9 / 2000 SCAFARO ANTONIO nato a Napoli il 06/11/1981 avversola sentenza del 1 4 / 11 /2024 d el la CORTE di APPELLO di NA POLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTOE DIRITTO 1. Con sentenza del 14/11/2024 la Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen, in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Benevento il 01 /0 2 / 202 4 , appellata da Carmine Armens e Antonio Scafaro, ha rideterminato la pena nei confronti di entrambi, in relazione ai reati di cui agli artt. 640e 628 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello propon gono separati ricors i gli imputat i tramite i rispettivi difensor i di fiducia , contestando : lo Scafaro, l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; l’Armens l’erronea determinazione della pena per l’omessa riduzione per l’attenuante del risarcimento del danno.3. Iricorsisono inammissibil i , in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale o dell’applicazione della sanzione a reato già prescritto (SU del 27/10/2022, dep. 2023,n. 19415). Nel caso di specie, oggetto delle censure è l’applicazione di circostanze attenuanti,profilo che esula dall’illegalità della pena, determinata in conformità allarichiesta delle parti e riconducibile al paradigma normativo.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilii ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26/03/2025 Il Consigliere estensore La Presidente Luigi Agostinacchio An