Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12037/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure extension to third party based on actual availability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Daniela Oana Mirica against the Macerata Tribunal's order extending a preventive seizure to her property. Mirica argued the seizure was illegal because it targeted her assets solely in the execution phase and lacked proof of fictitious ownership, while the prosecution contended the assets were effectively controlled by the suspect. The court upheld the lower court's decision, ruling that the prosecutor successfully demonstrated the suspect's actual availability of the real estate, thereby justifying the extension under the law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 322-ter c.p.; Art. 616 c.p.p.: The preventive seizure for equivalent confiscation may be extended to third parties when the assets are effectively available to the suspect, provided the prosecution proves this availability rather than mere formal title.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure equivalent confiscation third party extension actual availability fictitious ownership burden of proof procedural costs occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322-ter c.p.
Si ribadisce, in via preliminare, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 322-ter cod. pen
Si ribadisce, in via preliminare, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova
Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv.
Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza
270798 - 01; Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv.
Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRICA OANA DANIELA nata il 21/12/1992 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità. L'Avv. Zingari Roberto, in difesa di Mirica Oana Daniela dopo dibattimento si riporta integralmente ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Macerata rigettava l'istanza di riesame del sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca del profitto del reato di riciclaggio, provvisoriamente ascritto a Gerardo Sicignano. I beni immobili appresi in relazione ai quali era stata avanzata richiesta di riesame erano intestati a Daniela Oana Mirica, compagna convivente del Sicignano, terza interessata ed odierna ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale, che deduceva: 2.1. violazione di legge: il sequestro sarebbe stato illegittimamente esteso ai beni della Mirica solo in fase esecutiva, nonostante la circostanza che, nel decreto che disponeva il sequestro, il Giudice per le indagini preliminari non avesse effettuato alcun riferimento a terzi intestatari fittizi; mancherebbe, pertanto, il provvedimento che autorizzava il vincolo, sicché l'estensione del sequestro sarebbe illegittima; 2.2. violazione di legge: la prova della fittizietà della intestazione sarebbe carente, in quanto sarebbe fondata unicamente sulla convivenza della Mirica con Sicignano; inoltre, l'onere della prova relativo alla legittima provenienza del denaro utilizzato per gli acquisti sarebbe stato illegittimamente trasferito in capo alla Mirica.

Si deduceva inoltre che vi sarebbe stata una illegittima trasformazione di un sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto (in forma sia diretta, che per equivalente) in un sequestro diretto a garantire la confisca c.d. "allargata".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento. 1.1. Il Collegio ribadisce che non vi sono - contrariamente a quanto dedotto - limiti alla estensione del sequestro per equivalente ai beni intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato. Si è infatti affermato, confermando la possibilità dell'estensione, che in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe comunque sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi (tra le altre:

Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798 - 01; Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118 - 01). 1.2. Nel caso in esame, nel provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro, il Giudice ha fatto espresso riferimento alle informazioni contenute nella nota della Guardia di finanza del 25 luglio 2024, che evidenziava che i beni da apprendere, sebbene intestati ad altri, fossero nella effettiva disponibilità degli indagati (pag. 100 del decreto di sequestro). Dunque, risultano richiamati e condivisi - anche nel provvedimento genetico - i risultati degli accertamenti già effettuati in capo a Sicignano, che evidenziavano che gli immobili "formalmente" intestati alla Mirica erano, invece, nella effettiva disponibilità dell'indagato.

Tale emergenza consente di escludere che il sequestro sia stato esteso ai beni della Mirica solo in fase esecutiva, atteso che gli accertamenti in ordine alla effettiva disponibilità dei beni da vincolare erano stati "già" stati effettuati dalla polizia giudiziaria ed erano stati utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per giustificare il provvedimento ablatorio.Infine, corre l'obbligo di segnalare che nel dispositivo del decreto che dispone il sequestro, per definire la possibilità di procedere al vincolo per equivalente, si effettua un puntuale riferimento ai beni nella "disponibilità" - e non solo nella formale "titolarità" - degli indagati.

2. Anche il secondo motivo non può essere accolto perché infondato. 2.1. Si ribadisce, in via preliminare, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell'indagato per quest'ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378 - 01).

Si richiama, inoltre, la giurisprudenza indicata sub § 1 circa la necessità che la disponibilità del bene appreso per equivalente in capo all'indagato debba essere provata dalla pubblica accusa. 2.2. Tanto premesso il Collegio rileva che, nel caso in esame, l'onere probatorio sia stato assolto dalla pubblica accusa e che il tribunale per il riesame abbia correttamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per imporre il sequestro sui beni nella formale titolarità della ricorrente, ma nella sostanziale disponibilità del Sicignano. Il Tribunale rilevava infatti: (a) che gli immobili sequestrati erano stati acquistati il 9 gennaio del 2024, quando era in corso la complessa attività di indagine per riciclaggio nei confronti di Sicignano; (b) che lo stesso aveva la piena disponibilità di tali immobili dato che vi aveva stabilito la propria casa familiare; (c) che la produzione della difesa, e segnatamente l'estratto conto del primo trimestre 2024, dava conto solo di un saldo iniziale (del 2 gennaio 2024), che evidenziava una giacenza di circa duecentocinquemila euro, ma non forniva alcuna indicazione circa l'origine di tale denaro.

Tali elementi consentivano al Tribunale di ritenere che l'acquisto degli immobili da parte della Mirica fosse stato effettuato con i proventi della lucrosa attività di riciclaggio consumata da Sicignano, e che questi avesse la effettiva disponibilità degli stessi, presso í quali aveva stabilito la propria dimora. Si tratta di una motivazione che, allo stato degli atti, è coerente con gli standard probatori richiesti dalla Corte di legittimità per giustificare la sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo.

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese