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Ordinanza — n. 12036/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance plea bargain sentence for omitted reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it raised issues regarding omitted reasoning that were already waived by the defendant's renunciation of specific grounds. The appellant challenged the second-instance court's application of the plea bargain procedure, arguing the lower court failed to provide sufficient justification for the sentence. The court ruled that since the defendant had renounced certain defenses, the appellate judgment was limited to unwaived issues, making complaints about general lack of motivation inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea bargain appeals, only unwaived grounds are admissible, and general complaints about omitted reasoning regarding waived defenses are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Omitted Reasoning Waived Grounds Inadmissible Appeal Second Instance Judgment Procedural Renunciation revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Salvatore Iacovone, per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Bari, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Salvatore Iacovone, per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Bari, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: IACOVONE SALVATORE nato a CERIGNOLA il 19/02/1995 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Iacovone, per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Bari, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia il vizio di omessa motivazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Più nello specifico, è stato altresì chiarito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in quanto si duole genericamente del mancato assolvimento dell'obbligo motivazione garantito dalla costituzione, senza neanche specificare rispetto a quali temi e/o motivi eventualmente non rinunciati la Corte di appello avrebbe omesso di motivare. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle