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Sentenza — n. 12031/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12031/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Aniello Tuccillo Castaldo, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 03/10/2024 del Tribunale di Potenza, che ha parzial- mente riformato l'ordinanza in data 09/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Potenza, che aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata. La riforma è consistita nella sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Deduce:1.1. Vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria del delitto di rapina del portafoglio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12031/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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indagine per furto rapina furto di lieve entità tentato furto ricettazione scippo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TUCCILLO CASTALDO ANIELLO nato il 26/01/1951 a NOLA avverso l'ordinanza in data 03/10/2024 del TRIBUNALE DI POTENZA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammis- sibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Aniello Tuccillo Castaldo, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 03/10/2024 del Tribunale di Potenza, che ha parzial- mente riformato l'ordinanza in data 09/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Potenza, che aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata. La riforma è consistita nella sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Deduce:1.1. Vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria del delitto di rapina del portafoglio.

Secondo il ricorrente il fatto andrebbe più correttamente qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come rapina, atteso che la pretesa relativa alla restituzione di una somma di denaro era fornita di base legale e poteva essere fatta valere in giudizio. A tale riguardo rimarca come fossero emersi indizi univoci che lo vedevano quale mandatario della Ingross Market, nei confronti di Salvia, accusato di essersi appropriato ingiustamente di una cospicua somma di denaro, per come risulta an- che dal ritrovamento in sede di perquisizione personale di alcuni foglietti, cui erano state riportate le somme vantate dalla società Ingross Market nei confronti della società Tirrenica, parte delle quali il Salvia era accusato di essersi appropriato.

Aggiunge come la circostanza sia stata chiarita dallo stesso Tuccillo nel corso del suo interrogatorio, dove aveva riferito del debito di circa 420.000/430.000 euro che la società Tirrenica aveva nei confronti della società Ingross e che circa 100.000 euro erano stati incassati da Salvia, che non li aveva mai consegnati alla società Precisa come sia lo stesso Salvia a riferire del debito della società Tirrenica s.r.l. nei confronti della Ingross Market. 1.2. Vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria sulla rapina del cellu- lare. A questo proposito si duole della mancata considerazione delle doglianze difensive esposte con particolare riguardo alla telefonata effettuata dalla vittima al padre con l'applicativo whatsapp web e al ritrovamento nella disponibilità degli indagati della sola cover del telefonino, ma non anche del telefonino stesso.

Osserva come -pur a voler riconoscere l'impossessamento del telefonino- dovrebbe comunque ritenersi configurato il meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto il valore dello smartphone era sicuramente conte- nuto nella maggior somma, pari ad almeno 100.000,00 euro, per cui poteva van- tarsi una legittima pretesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'indagato è stato sottoposto a misura cautelare perché attinto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di rapina aggravata, perpetrata sottraendo a Salvia Giovanni Rocco una somma pari a 1.500,00 euro, un'autovettura e uno smartphone e sottraendo uno smartphone a Salvia Samira. Il tribunale ha spiegato che dalle dichiarazioni delle persone offese (Salvia Giovanni Rocco e Salvia Samira) -così come confortate dal ritrovamento nella di- sponibilità dell'odierno indagato e dei suoi correi della refurtiva e dell'autovettura sottratta oltre che dall'individuazione fotografica effettuata da Salvia Giovanni Rocco- emergeva la coralità delle condotte delittuose, perpetrate con la consape- vole partecipazione di tutti i correi, che l'avevano preventivamente pianificata.

Ai fini della configurabilità della rapina, risulta significativa l'azione di im- possessamento del portafogli e delle chiavi dell'autovettura, così come descritta da Salvia Samira, nelle dichiarazioni riportate alla pagina 7 dell'ordinanza, che fanno vedere Salvia Giovanni Rocco spinto a terra dall'uomo con il berretto blu (Tuccillo Castaldo Aniello) che pure lo immobilizzava nel mentre l'uomo con la maglietta gialla (Ambrosino Vincenzo) "con violenza, usando la forza", sottraeva a Salvia Giovanni il portafogli contente 1.500,00 euro e le chiavi dell'autovettura, che poi veniva portata via.

La ragazza aggiungeva che l'uomo con il berretto blu, accortosi della sua presenza, le strappava di mano il cellulare e poi la spingeva per impedirle di ri- prenderselo. Dalle dichiarazioni rese dalla ragazza emerge come Tuccillo Cataldo fosse sostanzialmente l'artefice delle condotte e la figura centrale della vicenda delit- tuosa, che il tribunale ha ritenuto configurasse un'unica fattispecie di rapina, sul presupposto dell'unicità del contestato spazio temporale di svolgimento della vi- cenda, così unificando l'originaria contestazione di due rapine, l'una in danno di Salvia Giovanni Rocco e l'altra in danno di Salvia Samira.

Da ciò emerge la sostanziale ininfluenza -oltre che la manifesta infonda- tezza- di tutte le obiezioni difensive intese a sminuire il ruolo dell'indagato rispetto a una condotta che nel ricorso continua a essere frammentata e distinta, a fronte dell'unitarietà della vicenda, siccome ritenuta dal tribunale. 1.2. Il tribunale, inoltre, ha affrontato il tema della qualificazione giuridica del fatto e ha escluso che potesse ritenersi configurato il delitto di esercizio arbi- trario delle proprie ragioni. In tal senso ha osservato che l'azione predatoria non era caduta soltanto sull'autovettura -in relazione alla quale era astrattamente ventilabile una legitti- ma pretesa restitutoria-, ma anche sui 1.500,00 euro e sul telefonino cellullare, ossia su beni esorbitanti rispetto alla restituzione dell'autovettura che si assume pretesa da Carretta Raffaele, in quanto di proprietà dalla società da lui ammini- strata e -asseritamente- concessa in uso a Salvia.

A tale riguardo va rimarcato che lo stesso Carretta ha dichiarato di avere incaricato Tuccillo Castaldo del solo recupero dell'autovettura, ma non anche dell'esazione di somme di denaro eventualmente dovute alla società da lui ammi- nistrata, così risultando destituito di fondamento l'assunto difensivo secondo cui Salvia sarebbe stato debitore di 100.000 euro nei confronti della società Ingross. Circostanza, peraltro, smentita dallo stesso Salvia. 3 ,),....ovn-3. n_.4 2. Sulla base di tali dati fattuali, il tribunale ha osservato che la condotta predatoria realizzata dal ricorrente e dai suoi co-indagati esorbitava -comunque- dal mandato recuperatorio conferito da Carretta Raffaele, così che doveva ritenersi configurata una rapina e non il reato di ragion fattasi, in ciò rendendo una moti- vazione conforme all'insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «il con- corso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03).

3. A fronte di una lineare e adeguata motivazione, resa sulla base di una completa e approfondita disamina delle risultanze investigative, oltre che nel ri- spetto dei principi di diritto vigenti in materia, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e ma- nifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponi- bile sindacato sulle scelte valutative del tribunale. Da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione, che pone questioni non scrutinabili in sede di legittimità, atteso che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di spe- cifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provve- dimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le