Cassation court dismisses appeal against preventive measures due to lack of legal violation and factual error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Ambrosino's appeal against preventive measures inadmissible, rejecting his claim that the robbery charge was legally incorrect. The tribunal had correctly identified the crime based on the disproportionate nature of the thefts compared to the alleged legitimate claim for the car. The court ruled that appeals cannot challenge factual reconstructions or value judgments made by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when it challenges the factual reconstruction of the case or proposes a different evaluation of circumstances examined by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AMBROSINO VINCENZO nato il 26/07/1971 a SARNO avverso l'ordinanza in data 03/10/2024 del TRIBUNALE DI POTENZA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammis- sibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Vincenzo Ambrosino, per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna l'ordinanza in data 03/10/2024 del Tribunale di Potenza, che ha parzial- mente riformato l'ordinanza in data 09/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Potenza, che aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, del divieto di dimora nel territorio della provincia di Potenza, dell'obbligo di presenta- zione alla P.G. e dell'obbligo di rientro notturno nella propria abitazione. La riforma è consistita nel revocare il divieto di dimora, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di rientro notturno nell'abitazione.
Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria. Il ricorrente sostiene che il fatto andrebbe più correttamente qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come rapina, atteso che la pretesa relativa alla restituzione dell'autovettura era fornita di base legale e poteva essere fatta valere in giudizio, per come riconosciuto anche dai giudici. Aggiunge che sulla base delle emergenze investigative, Ambrosino, con ri- guardo alla prima condotta di rapina, si è adoperato per evitare le violenze in danno della persona offesa, mentre, con riguardo alla seconda condotta di rapina, si è adoperato per far restituire il telefono alla vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'indagato è stato sottoposto a misura cautelare perché attinto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di rapina aggravata, perpetrata sottraendo a Salvia Giovanni Rocco una somma pari a 1.500,00 euro, un'autovettura e uno smartphone e sottraendo uno smartphone a Salvia Samira Il tribunale ha spiegato che dalle dichiarazioni delle persone offese (Salvia Giovanni Rocco e Salvia Samira) -così come confortate dal ritrovamento nella di- sponibilità dell'odierno indagato e dei suoi correi della refurtiva e dell'autovettura sottratta oltre che dall'individuazione fotografica effettuata da Salvia Giovanni Rocco- emergeva la coralità delle condotte delittuose, perpetrate con la consape- vole partecipazione di tutti i correi, che l'avevano preventivamente pianificata.
Ai fini della configurabilità della rapina, risulta significativa l'azione di im- possessamento del portafogli e delle chiavi dell'autovettura, così come descritta da Salvia Samira, nelle dichiarazioni riportate alla pagina 7 dell'ordinanza, che fanno vedere Salvia Giovanni Rocco spinto a terra dall'uomo con il berretto blu (Tuccillo Castaldo Aniello) che pure lo immobilizzava nel mentre l'uomo con la maglietta gialla (Ambrosino Vincenzo) "con violenza, usando la forza", sottraeva a Salvia Giovanni il portafogli contente 1.500,00 euro e le chiavi dell'autovettura, che poi veniva portata via.
La ragazza aggiungeva che l'uomo con il berretto blu, accortosi della sua presenza, le strappava di mano il cellulare e poi la spingeva per impedirle di ri- prenderselo. Dalle dichiarazioni rese dalla ragazza emerge la partecipazione violenta di Ambrosino allo spossamento, dovendosi ulteriormente precisare che il tribunale ha ritenuto che la vicenda configurasse un'unica fattispecie di rapina, sul presupposto dell'unicità del contestato spazio temporale di svolgimento della vicenda, così 2 ./1L.._)0•nkn_, unificando l'originaria contestazione di due rapine, l'una in danno di Salvia Gio- vanni Rocco e l'altra in danno di Salvia Samira. 1.2.
Il Tribunale, inoltre, ha affrontato il tema della qualificazione giuridica del fatto e ha escluso che potesse ritenersi configurato il delitto di esercizio arbi- trario delle proprie ragioni. In tal senso ha osservato che l'azione predatoria non era caduta soltanto sull'autovettura -in relazione alla quale era astrattamente ventilabile una legittima pretesa restitutoria-, ma anche sui 1.500,00 euro e sul telefonino cellullare, ossia su beni esorbitanti rispetto alla restituzione dell'autovettura che si assume pretesa da Carretta Raffaele, in quanto di proprietà dalla società da lui amministrata e - asseritamente- concessa in uso a Salvia.
A tale riguardo va rimarcato che lo stesso Carretta ha dichiarato di avere incaricato Tuccillo Castaldo (co-indagato dell'odierno ricorrente) del solo recupero dell'autovettura, ma non anche dell'esazione di somme di denaro eventualmente dovute alla società da lui amministrata. 1.3. Sulla base di tali dati fattuali, il tribunale ha osservato che la condotta predatoria realizzata dal ricorrente e dai suoi co-indagati esorbitava -comunque- dal mandato recuperatorio conferito da Carretta Raffaele, così che doveva ritenersi configurata una rapina e non il reato di ragion fattasi, in ciò rendendo una moti- vazione conforme all'insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «il con- corso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità» (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03).
2. A fronte di una lineare e adeguata motivazione, resa sulla base di una completa e approfondita disamina delle risultanze investigative, oltre che nel ri- spetto dei principi di diritto vigenti in materia, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e ma- nifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponi- bile sindacato sulle scelte valutative del tribunale. Da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione, che pone questioni non scrutinabili in sede di legittimità, atteso che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di spe- cifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provve- dimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le spese processuali e del