Court allows appeal term restoration for criminal defendant due to delayed judgment copy delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the defense's request to restore the appeal term for Felicia Maria Di leso, who was convicted of computer fraud. The defense proved that the appellate court's judgment and transcript, required to draft the appeal, were not transmitted until after the statutory deadline had passed. The court ruled that the delay was not attributable to the defendant and ordered the restoration of the appeal period, suspension of the statute of limitations, and revocation of any execution orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 cod. proc. pen.; Art. 175, comma 8 cod. proc. pen.: The defense must prove diligent efforts to obtain the judgment copy; if successful, the appeal term is restored and the statute of limitations is suspended.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di leso Felicia Maria, nata a VILLAMAINA il 16/05/1967 avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria della Procura Generale che ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza pervenuta in data 04/12/2024 a firma dell'Avv. Paolino Salierno nell'interesse di Felicia Maria Di leso, premesso che 1.1 con sentenza dell'11/11/2024 la Corte d'appello di Napoli, con motivazione contestuale, ha confermato la decisione con cui, in data 19/10/2022, il Tribunale partenopeo aveva riconosciuto Felicia Maria Di leso responsabile del delitto di frode informatica e l'aveva condannata alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 420 di multa; 1.2 in data 15/11/2024 il difensore aveva richiesto copia della sentenza e del relativo verbale per redigere il ricorso per cassazione nei termini stringenti di cui al combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen.; 1.3 l'istanza era stata riscontrata soltanto il 21/11/2024 senza che la documentazione richiesta fosse stata trasmessa ma con richiesta di corresponsione di diritti di Cancelleria, non dovuti in quanto la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; 1.4 lo stesso 21/11/2024, pertanto, l'istanza era stata reiterata sottolineandosi la prossimità della scadenza del termine per la presentazione del ricorso in cassazione; 1.5 la sentenza ed il verbale dell'udienza dell'11/11/2024 sarebbero stati trasmessi, tramite PEC, soltanto il 29/11/2024 decorso ormai il termine utile per ricorrere in cassazione; 1.6 il decorso del termine non è imputabile al ricorrente; su tali premesse, il difensore insta per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza dell'11/11/2024;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità dell'istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta difensiva di remissione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11/11/2024, è tempestiva ed effettivamente fondata. Pacifico che l'istanza riguardi una sentenza resa con motivazione contestuale e, pertanto, depositata in Cancelleria in pari data, il difensore ha documentalmente provato di avere richiesto tempestivamente (ovvero già in data 15/11/2024) il rilascio della copia che, dopo una interlocuzione intervenuta in data 21/11/2024 (quando aveva richiamato la documentazione già trasmessa attestante la ammissione della assistita al patrocinio a spese dello Stato), gli era stata trasmessa soltanto il giorno 29/11/2024, quando i termini per presentare impugnazione erano già decorsi.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, in termini condivisi dal collegio, che "... in tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali antipandemici" (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Suares, Rv. 284816 - 02), prova che, come detto, è stata puntualmente fornita dal difensore.
E' peraltro opportuno chiarire come non sia rilevante che nel caso in esame ci si trova in presenza di sentenza con motivazione contestuale della quale è stata data lettura in udienza avendo comunque il difensore diritto ad ottenerne il tempestivo rilascio di copia al fine di poter predisporre un adeguato atto di impugnazione (cfr., per un caso del tutto analogo, Sez. 2, n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051 - 01).
2. Si impone, perciò, l'accoglimento della richiesta di remissione nei termini per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11/11/2024 di cui, dunque, va dichiarata la non esecutività con revoca dell'ordine di esecuzione e la liberazione dell'imputata, laddove il primo sia stato già adottato ed in ipotesi eseguito. Nel contempo, i termini di prescrizione del reato deve ritenersi normativamente sospesi ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., dall'11/11/2024 alla data di notificazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
restituisce Di Teso Felicia Maria nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 11/11/2024, n. 12887, che dichiara non esecutiva. Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predetta sentenza se emanato e dispone la liberazione dell'imputata, se non detenuta per altro titolo o causa, ove il predetto ordine sia stato eseguito. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputata e al suo difensore e comunicata al p.m. competente per l'esecuzione nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 - 165 bis disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/02/2025 Il Con iglier estensore Il Presi ente PIER UIGI C ANFROCCA SERGIO ELTRANI DEPOS