Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12027/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12027/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12027/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Salvatore De Alfieri, per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza pronunciata in data 07/10/2024 del G.i.p. del Tribunale di Mo- dena sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deduce: I 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e agli artt.640 e 628 cod. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A). Il ricorrente contesta la genericità della motivazione sulla possibilità di pro- nunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al capo A).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 51 cod. pen, art. 444 c.p; Sentenza — n. 12027/2025 — snpen · Corte di Cassazione: A ciò si aggiunga che dal raffronto tra il calcolo della pena in sentenza e il conforme calcolo oggetto della richiesta ex art. 444 c.p.p., non emerge alcun di- fetto di correlazione tra richiesta e sentenza, per come genericamente denunciato dal ricorrente. Il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione e l'esatta corrispon- denza tra quanto chiesto dalle parti e quanto pronunciato dal giudice portano alla manifesta infondatezza del motivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa alleggerimento della pena sanzione penale differimento dell'esecuzione della pena aggravamento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Mo- dena sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 51 cod. pen
In questo caso si assume che la calunnia quivi contestata doveva conside- rarsi espressione del legittimo esercizio del diritto di difesa e, perciò, scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen..
art. 444 c.p
A ciò si aggiunga che dal raffronto tra il calcolo della pena in sentenza e il conforme calcolo oggetto della richiesta ex art. 444 c.p.p., non emerge alcun di- fetto di correlazione tra richiesta e sentenza, per come genericamente denunciato dal ricorrente.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DE ALFIERI SALVATORE nato il 06/07/1975 a NAPOLI avverso la sentenza in data 07/10/2024 del GIP del TRIBUNALE DI MO- DENA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso; letta la nota fatta pervenire dall'Avvocato LUCA SEBASTIANI, che ha insi- stito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Salvatore De Alfieri, per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza pronunciata in data 07/10/2024 del G.i.p. del Tribunale di Mo- dena sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deduce: I 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e agli artt.640 e 628 cod. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A). Il ricorrente contesta la genericità della motivazione sulla possibilità di pro- nunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al capo A).

Si sostiene che la condotta relativa a tale imputazione doveva ritenersi assorbita nel capo B), in quanto la sottrazione del tentativo di rapina impropria ivi contestato si era realizzata con la truffa. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e alla conti- nuazione esterna ritenuta con la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste "per erroneità della volontà dell'imputato e per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per contraddittorietà della motivazione". In questo caso, per come indicato nell'intitolazione, il ricorrente si duole della "erroneità della volontà dell'imputato e per difetto di correlazione tra la ri- chiesta e la sentenza".

Denuncia, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, che non riporta gli aumenti di pena per ogni singolo reato ritenuto in continuazione, per come invece puntualmente specificato nella richiesta di patteggiamento. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e all'art.368 cod. pen. per l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo L) della rubrica. Si sostiene che la condotta calunniosa contestata al capo L) costituisce le- gittimo esercizio del diritto di difesa e, in quanto tale, scriminato, così dovendosi pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato, nel senso di seguito specificato. 1.1. Sono inammissibili le doglianze genericamente enunciata in tutti e tre i motivi d'impugnazione, con i quali si denuncia la violazione di legge per l'omessa motivazione circa la sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.. A tale proposito, questa Corte ha più volte spiegato che «in tema di patteg- giamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01;

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); v,.,__.... 2 Mb n 1.2. Risulta infondata, invece, la denuncia del vizio di violazione di legge sollevata in relazione ai capi A) e B), al cui riguardo si deduce l'assorbimento della truffa nel reato di rapina impropria. Seppur vero, infatti, che in relazione alla rapina impropria, l'impossessa- mento del bene possa avvenire con condotte diverse dalla violenza o minaccia (cfr. in tal senso Sez. 2, n. 23779 del 28/04/2021, Pietralia, Rv. 281460 - 01; Sez. 2, n. 14241 del 26/11/2021, dep. 2022, Margjonaj, non massimata) e, quindi, anche con artifici e/o raggiri, ciò non comporta l'assorbimento della truffa nel delitto di rapina impropria, configurandosi, invece, il concorso tra i due reati, attesa la di- stinta materialità tra gli artifici e/o i raggiri -strumentali all'induzione in errore e, quindi, all'impossessamento del bene, inteso come ingiusto profitto- e la succes- siva condotta violenta o minacciosa perpetrata per consolidare il profitto prodito- riamente conseguito, come avvenuto nel caso in esame.

Da ciò l'infondatezza dell'assunto difensivo. 1.3. Manifestamente infondata e, perciò, inammissibile, risulta -invece- la denuncia del vizio di violazione di legge esposta in relazione al capo L). In questo caso si assume che la calunnia quivi contestata doveva conside- rarsi espressione del legittimo esercizio del diritto di difesa e, perciò, scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen.. L'assunto è manifestamente infondato, ove si consideri il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «le dichiarazioni accusato- rie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevo- lezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta)» (così, Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, De Mitri, Rv. 285637 - 01;

Sez. 5, n. 38729 del 01/06/2023, Laruccia, Rv. 285447 - 02; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, De Frede, Rv. 283336 - 02). 1.4. Il ricorrente denuncia, ancora, "l'erroneità della volontà dell'imputato e il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza" quanto alla riconosciuta continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste oltre che la mancata indicazione degli aumenti di pena applicati per ogni reato. A parte l'evidente genericità dell'assunto, esso si mostra altresì manifesta- mente infondato, perché tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo tra esse intervenuto.

Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice ha dato atto di avere effettuato detta verifica, ripercorrendo i contenuti dell'accordo raggiunto dalle parti, con specifico riguardo ai passaggi indicati per la determinazione della pena, ivi compresi i singoli aumenti applicati per i reati ritenuti in continuazione. Tanto vale a significare che il giudice ha pienamente assolto il proprio ob- bligo di motivazione, convalidando l'accordo raggiunto dalle parti sia sulla conti- nuazione con il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Trieste, sia in re- lazione agli aumenti di pena da esse voluti per i reati ritenuti in continuazione.

A ciò si aggiunga che dal raffronto tra il calcolo della pena in sentenza e il conforme calcolo oggetto della richiesta ex art. 444 c.p.p., non emerge alcun di- fetto di correlazione tra richiesta e sentenza, per come genericamente denunciato dal ricorrente. Il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione e l'esatta corrispon- denza tra quanto chiesto dalle parti e quanto pronunciato dal giudice portano alla manifesta infondatezza del motivo.

2. Da quanto esposto discende il conclusivo rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il