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Sentenza — n. 12026/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite the Constitutional Court ruling on attempted robbery.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to cite the Constitutional Court's 2024 ruling regarding the 'minor' robbery provision. The applicant argued the lower court erred in qualifying the theft as attempted robbery and ignored the new legal interpretation, but the Court noted the agreement on penalty was reached before the Constitutional decision. Consequently, the Court held that the applicant cannot claim the omission of a mitigating circumstance not included in the original plea agreement.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: A cassation appeal alleging the omission of a mitigating circumstance introduced by a subsequent Constitutional Court ruling is inadmissible if the plea agreement was concluded prior to the ruling's publication.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal omission of mitigating circumstance Constitutional Court ruling plea agreement timing attempted robbery qualification procedural inadmissibility penalty agreement rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
279117 - 01, in cui la Corte ha ribadito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena).
Art. 628 cod. pen.
Da ultimo, rileva il collegio che non è deducibile, in questa sede, la riconducibilità del fatto nell'ipotesi "lieve" della rapina frutto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. intervenuta con la ormai nota sentenza n.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di presupposti per l'esonero.
Art. 27 Cost.
artt. 133 cod. pen
pen.: in subordine, rileva che il Tribunale avrebbe comunque dovuto ritenere configurabile l'ipotesi della tentata rapina; 2.3 per l'ipotesi di ritenuta fondatezza del primo o del secondo motivo: violazione degli artt. 133 cod. pen.
art. 628 cod. pen
Da ultimo, rileva il collegio che non è deducibile, in questa sede, la riconducibilità del fatto nell'ipotesi "lieve" della rapina frutto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di presupposti per l'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 34056 del 29/05/201, Belegrouh
Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic
Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv.
Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R.
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill
281117 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv.
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Neculaies Mihai ( CUI 06oh9nu), nato a TIMISOARA (ROMANIA) il 09/05/1993 avverso la sentenza del 09/09/2024 del TRIBUNALE di Savona udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria della Procura Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/09/2024 il Tribunale di Savona, su richiesta dell'imputato, formalizzata alla presenza del difensore di fiducia, ha applicato a Niihai Neculaies, in relazione ai fatti di rapina impropria a lui ascritti, la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa, su cui era stato acquisito il consenso del PM;

2. ricorre per cassazione il Neculaies tramite il difensore di fiducia che deduce: 2.1 erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 624 cod. pen. ed erronea qualificazione giuridica del fatto:

1. rileva che la motivazione della sentenza impugnata non è coerente, quanto all'inquadramento giuridico della vicenda, con l'insegnamento delle SS.UU. 52117 del 2014 che aveva deciso su una condotta di furto su presupposti tuttavia analoghi, ovvero che il proprietario non ha mai effettivamente perso il controllo del bene; aggiunge che la qualificazione in termini di tentato furto si imponeva anche alla luce dell'assoluta inconsistenza della presunta minaccia che il ricorrente avrebbe posto in atto in un luogo diverso da quello in cui era avvenuta la sottrazione; segnala, a tal proposito, che non era stato rinvenuto alcun coltello e che anzi le persone offese non avevano avuto alcuna remora a strappare dalle mani dell'imputato lo zainetto al cui interno era custodito il telefonino intimando la restituzione anche dei pacchetto di sigarette e del power bank; 2.2 erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 628 comma 2, cod. pen.: in subordine, rileva che il Tribunale avrebbe comunque dovuto ritenere configurabile l'ipotesi della tentata rapina; 2.3 per l'ipotesi di ritenuta fondatezza del primo o del secondo motivo: violazione degli artt. 133 cod. pen. e 27 Cost. con riferimento all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; 2.4 illegalità della pena ed inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628, comma 2, cod. pen.: richiama la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale segnalando come l'oggetto dell'appropriazione consistesse in uno zainetto al cui interno erano custoditi un telefono cellulare, una power bank, una converse in plastica ed un pacchetto di sigarette e, per altro verso, le stesse modalità della condotta erano state tali da consentire la qualificazione della vicenda nell'ambito della ipotesi "lieve";

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso;

4. Con memoria trasmessa in data 20/01/2025 la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso opponendosi ad ogni contrario avviso del PG nelle rassegnande conclusioni;

5. in data 27/01/2025 la difesa ha trasmesso una ulteriore memoria contestando le conclusioni del PG ed insistendo, in particolare, sull'applicazione della ipotesi di lieve entità di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La difesa propone, invero, una questione non consentita poiché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 01;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023 - 01). Nel caso di specie, il ricorso evoca una serie di elementi fattuali che non emergono dalla lettura della sentenza e dei quali, pur essendo allegati all'atto di impugnazione, non è possibile una rivalutazione ed una rilettura finalizzata ad un inquadramento giuridico diverso del fatto.

2. Tanto premesso, è tuttavia opportuno ribadire che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr., Sez. 7, n. 34056 del 29/05/201, Belegrouh, Rv. 273617 - 01;

Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 01) 3. Per altro verso, è altrettanto pacifico che la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere, con una valutazione da effettuarsi ex antea, in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (cfr., Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783 - 01).

4. Né l'episodio poteva essere ricondotto all'ipotesi del tentativo di rapina impropria, atteso che, ai fini della consumazione, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità (cfr., tra le altre, Sez. 2, n .. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01).

5. Da ultimo, rileva il collegio che non è deducibile, in questa sede, la riconducibilità del fatto nell'ipotesi "lieve" della rapina frutto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. intervenuta con la ormai nota sentenza n. 86 del 2024. È sufficiente, a tal fine, rilevare che l'accordo processuale è intervenuto in data 09/09/2024; la decisione del giudice delle leggi è stata assunta nella camera di consiglio del 16/04/2024 laddove la sentenza è stata depositata il 13/05/2024 e pubblicata nella G.U. n. 20 del 15/05/2024.

L'imputato, dunque, non può lamentare la mancata considerazione, da parte del giudice, di una circostanza attenuante - quale quella introdotta con la predetta declaratoria di illegittimità costituzionale - che, pur deducibile, non lo sia stato e non abbia in tal modo formato oggetto dell'accordo (cfr., così, Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 - 01, in cui la Corte ha ribadito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di presupposti per l'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Pre idente SERGIO