Cassation court dismisses appeal claiming sequester for equivalent profit violates pertinenziality in fraud cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding sequester for equivalent profit. The appellant argued that the sequester violated pertinenziality because the seized accounts differed from those used in the fraud, but the court held that such a link is unnecessary for equivalent confiscation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640-ter, commi secondo e terzo cod. pen.; Art. 640 quater e 322 ter cod. pen.; Art. 321 cod. proc. pen.: The sequester for equivalent profit does not require proof of a pertinenzial link between the crime and the seized assets, as the confiscability of the value itself absorbs this requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Okolie Victor nato in Nigeria il 13/101990 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vanadia, di fiducia avverso l'ordinanza 23/10/2024 del Tribunale di Cosenza, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; udita la requisitoria svolta dal sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata; udita la discussione svolta dall'avv. Antonio Vanadia, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta del profitto dei reati di cui all'art. 640-ter, commi secondo e terzo, cod. pen. o per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 23/07/2024 nei confronti di Okolie Victor ed eseguito per la somma di denaro pari a complessivi euro 8.636,07 prelevati da due conti correnti a questi intestati.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Okolie Victor, tramite il difensore fiduciario, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 640 quater cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente, così si legge testualmente nell'atto di impugnazione che il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari "estendendo contra legem la confisca disciplinata dal combinato disposto degli articoli 640 quater e 322 ter cod. pen. ad una vicenda che vede coinvolte, in qualità di persone offese, due soggetti privati esercenti attività commerciali.
L'erronea dilatazione dell'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha quindi innescato la violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. con specifico riferimento alla insussistenza del rapporto di pertinenzialità tra il denaro oggetto di ablazione e i reati in contestazione". Di Ceglie e Ganguzza, indicate quali persone offese della condotta decettiva di cui all'art. 640-tercod. pen., disponevano bonifici su un conto corrente BNL che è diverso da quelli ( BPM e conto corrente postale) oggetto del sequestro preventivo disposto con il decreto impugnato avanti il Tribunale del riesame; risulta inoltre per tabulas che nessuna operazione, in entrata o in uscita, risulta effettuata sui tre conti correnti in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per un motivo manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Il Tribunale del riesame (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata) ha ravvisato, a carico di Okolie Victor, il fumus dei reati di frode informatica di cui all'art. 640 ter, commi secondo e terzo, cod. pen. evidenziando come l'indagato aveva indotto Vincenzo Di Ceglie e Antonio Ganguzza, entrambi titolari di attività commerciali, ad effettuare due bonifici (rispettivamente di euro 3.430,64 e 18.229,52) sul conto corrente BNL a sé intestato e nella medesima giornata le somme in tal modo accreditate (o comunque importi di poco inferiore) erano da lui stesso trasferite su altri conti correnti intestati a terzi soggetti ovvero prelevate presso sportelli ATM.
Ha quindi evidenziato, correttamente richiamando il combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater cod.pen., che, con riferimento a tali fattispecie di reato, era consentito il sequestro preventivo anche avente ad oggetto beni o valori equivalenti al profitto del reato. Il collegio della cautela ha dunque fatto buon governo della disciplina prevista in tema di misure cautelari reali previste con riferimento al provento del reato di frode informatica ed anche dei più generali principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso di confisca obbligatoria il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato è interamente assorbito nella verifica della "confiscabilità" del bene e la illegittimità del sequestro può essere affermata solo nel caso in cui tale confiscabilità sia da escludere ictu oculi, alla stregua delle risultanze processuali conseguite o in base alle norme giuridiche ( Sez.
U. n. 29951 del 24/05/20024, Focarelli, Rv. 228165, in motivazione). Con specifico riferimento al sequestro (o confisca) per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen., si è affermato che tale misura ablatoria non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e quanto sottoposto a vincolo essendo ad essa assoggettabili beni nella disponibilità dell'indagato o dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato, ciò che rileva è quindi solo l'esistenza del fumus commissi delicti e, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo in vista dell'applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il denaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la res ed il reato, che la legge con l'introduzione della confisca c.d. per equivalente, ha escluso (Sez. 6, n. 11902 del 27 gennaio 2005, Baldas, Rv. 231234;
Sez. 6, n. 31692 del 05/06/2007, Giambone non mass.; Sez. 4, n. 20682 del 16/04/2019, Carburol srl, non mass.).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio (è pervenuto decreto di ammissione al gratuito patrocinio dell'indagato, tuttavia privo della notula spese la cui liquidazione non compete, comunque, alla Corte di Cessazione, come affermato Sez. U, ord.n.5464 del 26/09/2019- dep 2020, De Falco, Rv. 277760) e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d