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Sentenza — n. 12024/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares inadmissible extraordinary appeal claiming factual error regarding confiscation after prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to maintain confiscation despite the crime's prescription was not a factual error. The appellant argued that the confiscation should have been revoked because it was merely equivalent to the penalty, but the court found the measure was direct and based on the illicit price of the crime. Consequently, the appeal failed because the decision involved a judgment on the nature of the confiscation rather than a perceptual mistake in reading the case files.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 322-ter, cod. pen.: An extraordinary appeal for factual error is inadmissible when the lower court's decision to maintain confiscation following prescription constitutes a judgment on the nature of the measure rather than a perceptual error in reading the case files.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error confiscation of illicit gains criminal prescription judgment vs error direct confiscation equivalent confiscation confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Tanto premesso, è utile richiamare la nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., come delineata in più occasioni dalle Sezioni Unite.
Art. 322-ter, cod. pen.
di colui nei confronti del quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione con conferma della confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Con atto presentato dai difensori di fiducia e procuratori speciali, Domenico Proto ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 318 cod. pen
art. 322-ter cod. pen
di colui nei confronti del quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione con conferma della confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.
art. 578 cod. proc. pen
274627 in tema di proponibilità, anche agli effetti penali, di revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, o per amnistia, che - decidendo, ai sensi dell'art. 578 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 16103 del 27/3/2002, Basile
Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini
221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv.
Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni
250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez.
Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori
18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv.
Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Misuraca
Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, Di Matteo
259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, Di Matteo, Rv.
Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Petrucci
244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Petrucci, Rv.
Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, Dema Blerim
Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Proto Domenico nato a Misterbianco il 09/03/1996 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ragonese e dall'avv. Giovanni di Benedetto, di fiducia avverso la sentenza n. 1341/2023 del 16/11/2023 della Corte di Cassazione, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che i difensori del ricorrente non hanno depositato conclusioni scritte;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto presentato dai difensori di fiducia e procuratori speciali, Domenico Proto ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 1341/2023 emessa in data 16/11/2023 dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale.

2. Con la pronuncia di legittimità censurata era annullata senza rinvio la sentenza emessa in data 22/11/2022 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti dei ricorrenti Cannova Gianfranco e Proto Domenico per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo A), previa riqualificazione in corruzione propria per le condotte commesse fino al mese di giugno 2012 (e per le dazioni indicate nei punti da 1 a 26) e nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. per le condotte successive sino al 27 novembre 2013, ferme restando le relative statuizioni civili e quella di confisca della somma di euro 85.000,00 ordinata a carico degli imputati.

3. Con il ricorso in esame, si deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto laddove - nell'annullare senza rinvio la sentenza di appello anche nei confronti di Domenico Proto per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) come riqualificato- non ha proceduto alla revoca della confisca di euro 85.000,00. Premessa la legittimazione a proporre il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. ex art. 625-bis cod. proc. pen. di colui nei confronti del quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione con conferma della confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. osserva la difesa che la misura ablatoria ordinata dal giudice di primo grado nei confronti di Proto Domenico non era diretta ma "per equivalente" con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere revocata dai giudici di legittimità in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato.

4. All'udienza fissata per il giorno 05/11/2024, la celebrazione del presente giudizio era differita alla data odierna avendo il Collegio ritenuto assolutamente necessario, ai fini del decidere, l'acquisizione delle sentenze di primo grado e secondo grado emesse anche nei confronti di Domenico Proto, dell'atto di appello e del ricorso per cassazione proposti nel suo interesse, nonché del verbale di udienza relativa al giudizio svolto avanti la sesta sezione di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è proposto per un motivo manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.2. Va preliminarmente affermata la legittimazione dell'odierno ricorrente alla proposizione del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Sul punto si richiama l'orientamento di legittimità - condiviso da questo Collegio- secondo cui è consentito il ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza di annullamento senza rinvio che, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili e la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen.; tale decisione presuppone, infatti, un accertamento sostanziale della responsabilità, seppure non consacrato in una sentenza confermativa di una precedente condanna (Sez. 6 n. 29680 del 12/04/2022, Conti Paolo, Rv. 283717, con richiamo ai principi, mutuabili anche per l'ipotesi di confisca, dettati dalla pronunzia Sez.

U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 259625 in tema di proponibilità di tale rimedio avverso la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza di appello quanto agli effetti penali per essersi i reati estinti per prescrizione con conferma, tuttavia, delle statuizioni civili; altresì con richiamo alla ulteriore pronuncia Sez. U., n. 6141 del 25/10/2018- dep. 2019, Milanesi Rv. 274627 in tema di proponibilità, anche agli effetti penali, di revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, o per amnistia, che - decidendo, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., anche sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili- condanni l'imputato al risarcimento del danno, o alle restituzioni, in favore della parte civile).

3. Ritenuta la legittimazione dell'odierno ricorrente al proposto ricorso straordinario, va rilevata la tempestività di tale atto che è stato presentato in data 23 luglio 2024 e pertanto nel termine perentorio di centottanta giorni stabilito dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., decorrente dalla data di deposito del provvedimento di legittimità, nella specie da individuarsi nel 22 febbraio 2024.

4. Tanto premesso, è utile richiamare la nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., come delineata in più occasioni dalle Sezioni Unite. Si è affermato che tale vizio consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, Di Matteo, Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Petrucci, Rv. 233963; Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023-dep. 2024, Dema Blerim, Rv. 286048). Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, estraneo al perimetro del ricorso straordinario (ex plurimis, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145;

Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).

5. Tale essendo il quadro di riferimento ed esaminati gli atti processuali acquisiti, d'ufficigdal Collegio, il ricorso rivela la sua manifesta infondatezza. La sentenza della Corte di Cassazione (pagg. 29, 30 e 31) oggetto del presente ricorso straordinario, nonostante l'intervenuta declaratoria di estinzione del reato ascritto a Domenico Proto, ha tenuto ferma la statuizione di confisca adottata a carico dello stesso con riferimento alla somma di 85.000,00 euro la quale, costituendo il prezzo del reato (e cioè quello pagato dall'imputato al pubblico ufficiale Canova per l'asserimento delle sue funzioni), era utilità interamente sequestrabile.

Tale statuizione trova il suo preciso presupposto nel fatto che la Corte di appello (cfr. pagg. 99 e 100) aveva affermato la natura diretta della confisca in questione, già disposta dal giudice di primo grado (cfr. pag. 371), e che l'interposto ricorso per cassazione non muoveva alcuna censura rispetto a tale qualificazione al riguardo, limitandosi ad invocare genericamente la revoca della misura ablatoria (cfr pag. 60). Non si verte, dunque, in una ipotesi di errore di fatto nei termini sopra delineati e cioè di una svista o di un equivoco derivante dalla inesatta percezione del contenuto degli atti interni al giudizio di cassazione.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes