Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging acquittal grounds not permitted under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant attempted to challenge the sentence by alleging a statutory ground for acquittal. The lower court had applied a negotiated penalty for robbery and money laundering, while the defense argued for a full acquittal under specific procedural articles. The court ruled that such arguments are strictly prohibited when challenging a sentence of application rather than a prior acquittal decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of application of penalty are inadmissible if based on alleged grounds for acquittal, as these grounds are reserved for challenges against acquittal judgments.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO FABIO nato il 28/05/1986 avverso la sentenza del 28/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NO:;1) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Triti unale di Napoli ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. peli., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e ricettazione.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di c;11. se di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassmione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'e -ronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misunf., di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen , in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento, pen, Itro equivocando tra sentenza di applicazione della pena e sentenza a seguit) di concordato in appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello ;tasso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso