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Sentenza — n. 11923/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed and generic grounds under procedural code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11923/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted by law and were overly generic. The appellant challenged the agreed sentence, citing lack of dismissal causes and issues regarding substitute penalties, while the prosecution requested dismissal. The court ruled that specific statutory grounds for appeal were not met and that the request for a substitute penalty was explicitly waived during the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 448, comm. 1 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 20-bis cod. pen.; Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: Appeals against agreed sentences must rely on specific statutory grounds; generic complaints or requests for substitute penalties not formally made are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal agreed sentence generic grounds substitute penalty patteggiamento waiver procedural code Cassazione Rome abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comm. 1 cod. proc. pen.
1.Quanto al primo motivo deve ricordarsi cheiai sensi dell'art. 448, comm cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 20-bis cod. pen.
In ordine al secondo motivo, va premesso, in punto di diritto, che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., i19nché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come :irevisto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., i19nché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come :irevisto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs.
art. 20-bis cod. pen
In ordine al secondo motivo, va premesso, in punto di diritto, che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., i19nché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come :irevisto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
pen., rrni deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravarne (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBE' PAOLO LUIGI nato a SIRACUSA il 30/06/1987 avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del So ,;tituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissit lillà del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tril)unale di Siracusa ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina.

2. Ricorre per cassazione Paolo Luigi Carbè, deducendo:

1) vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione di una dellci cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc.' pen., alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione delle circostanzè attenuanti generiche ed alla determinazione della pena;

2) vizio della motivazione quanto alla mancata conversione della penai iella reclusione in una sanzione sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e generici. 1.Quanto al primo motivo deve ricordarsi cheiai sensi dell'art. 448, comm cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno :,.017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministro e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza s)1) per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetI o di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in E?.!. a me, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento, alla conca!:.sione in misura non adeguata delle circostanze attenuanti generiche cel alla determinazione della pena non sfociate nella determinazione di una pena 11?gale. Invece, la censura inerente alla errata qualificazione giuridica del fatto pur in astratto consentita, è inammissibile perché del tutto generica.

2. In ordine al secondo motivo, va premesso, in punto di diritto, che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., i19nché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come :irevisto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, i i. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imput11. D, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., rrni deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravarne (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; nello stesso ser sp della mancata possibilità di una applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive ::.;ez.

U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125-01). Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura processuale della qt. e Alone, risulta che, sebbene la richiesta di pena sostitutiva fosse stata originanemente inserita nell'accordo sulla pena, nel verbale dell'udienza di celebrazione del giudizio di appello si legge: "L'avvocato Bordone interpellato appositarr ente dal Giudice specifica che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva fpi —nulata non costituisce condizione per il patteggiamento". La difesa, pertanto, ha espressamente manifestato, attraverso questa dichiarazione trasfusa in verbale, la propria volontà di non rendere v n colante l'applicazione della pena sostitutiva rispetto all'accoglimento della richiesi:a di patteggiamento sulla pena, così implicitamente rinunciando a dedurre alcunché in caso di mancato accoglimento, ciò che rende la censura non conser tita in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanN del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro leremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello s :esso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell2. i;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa