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Sentenza — n. 11914/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on ne bis in idem grounds due to distinct vehicle thefts and different facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim of double jeopardy based on two separate convictions. The court found that the 2020 Brindisi judgment concerned a BMW stolen from Francesco Rossi, while the 2023 Taranto conviction involved a different vehicle stolen from Riccardo Perrone and found in the defendant's possession. Consequently, the court ruled that the facts did not constitute the same offense, thereby upholding the original conviction and ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem does not apply when prior and current proceedings concern distinct vehicles and different victims, as the factual circumstances of the thefts are not identical.

Parole chiave

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ne bis in idem double jeopardy distinct vehicles different victims cassation inadmissibility theft conviction possession of stolen goods divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Patrizio Marino, deducendo, con unico rrotivo, violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. ed al principio del ne bis in idem.
art. 649 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Patrizio Marino, deducendo, con unico rrotivo, violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINO PATRIZIO nato a TARANTO il 09/02/1979 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del 3ostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, emessa il 6 marzo 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in rela:Hone al reato di ricettazione di una autovettura e di ulteriori parti di carrozzeria e meccaniche di altre automobili provenienti da furto.

2. Ricorre per cassazione Patrizio Marino, deducendo, con unico rrotivo, violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. ed al principio del ne bis in idem. Si assume che il ricorrente, in separato procedimento, era stato condannato dal Tribunale di Brindisi, con sentenza del 16 ottobre 2020, per il furto ci una autovettura BMW, commesso in Mesagne il 14 aprile 2018; l'automobile, come dimostrato da alcuni atti di quel procedimento, sarebbe quella rinvenuti: nella disponibilità dello stesso imputato il giorno successivo, sicché egli avrebbe subtto due condanne per il medesimo fatto, sia pure diversamente qualificato, urti volta come furto e l'altra come ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente inondato.

1. Al di là della mancanza di attestazione della irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Brindisi in data 16 Utobre 2020 e ancora in disparte il fatto che la condanna intervenuta nel pr2sente procedimento attiene anche a parti di carrozzeria di automobili che nulla hanno a che vedere con l'autovettura BMW oggetto di ricettazione, dalla lettura dell'indicata sentenza resa in altro procedimento, emerge che il ricorrente, in data 14 aprile 2018, era stato arrestato nella flagranza del reato di furto di una autovettura BMW avente targa diversa da quella ritrovata il giorno successivo nella sua disponibilità ed oggetto della ricettazione per cui si procede i .1 questa sede.

Infatti, la sentenza del Tribunale di Brindisi, allegata al ricorso, era inerente, in punto di fatto, ad un mezzo rubato a tale Rossi Francesco poche Cre prima dell'arresto del ricorrente (lo stesso 14 aprile 2018), mentre l'autovettura ritrovata nella disponibilità di quest'ultimo in seguito alla perquisizione idla sua abitazione, avvenuta il 15 aprile 2018 (giorno successivo al suo arrestD), era risultata oggetto di furto commesso il 6 aprile precedente ai danni di tale Perrone Riccardo. E' evidente, pertanto, che si trattava di due automobili diverse e che non si è proceduto due volte nei confronti dell'imputato per il medesimo fatto.

Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore rilievo difensivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa de li: stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am