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Ordinanza — n. 11911/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming robbery misclassification due to plea bargain waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11911/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities. The appellant, Salkanovic Walter, argued that his conviction for aggravated robbery should be reclassified as aggravated theft, but he had previously waived all grounds for appeal to agree to a reduced sentence. The court ruled that this waiver precluded any review of the crime's qualification, limiting the appellate judge's scope to the agreed penalty only.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: When a defendant waives grounds for appeal to agree to a settled penalty, the waiver creates a procedural preclusion that bars the Supreme Court from reviewing the qualification of the crime.

Parole chiave

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procedural preclusion plea bargain waiver cassation inadmissibility crime qualification appellate scope limitation rapina qualificata aggravamento della pena reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiarata senza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-biscod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; a i sensi dell’art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 599 cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell’art. 599-biscod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; a i sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC WALTER nato a TORINO il 01/02/1996 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., la pena alla quale SalkanovicWalter era stato condannato per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Salkanovic, lamentando l’errata qualificazione del reato di rapina, dovendo la relativa condotta essere riqualificata in quella di furto aggravato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cuil’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non più devoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiarata senza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.; a i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025 Il consigliere estensore La Presi