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Ordinanza — n. 11910/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds do not match Article 448 bis requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11910/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because the grounds raised did not fall within the specific categories permitted by Article 448 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding an impossible crime scenario and the lack of notice about alternative sanctions, but the court found these issues irrelevant to the statutory admissibility criteria. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to limited grounds such as erroneous legal qualification or illegality of the penalty; grounds concerning procedural omissions or factual impossibility that do not fit these categories render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 448 bis Code of Criminal Procedure ex officio dismissal legal qualification error abuso di carte-chèques divieto di pagamento credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il difensoredi Minguzzi Greta propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza delGiudice per le indagini preliminar i del Tribunale di Ravenna del 15 luglio2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
1.1 Il difensoreeccepisce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
2.2 Neppure vi rientra il secondo motivo di ricorso: già con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., che prevedeva che “il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva…ne dà avviso alle parti”, si era ritenuto che “il disposto dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI GRETA nato a PORTOMAGGIORE il 21/07/1983 avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensoredi Minguzzi Greta propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza delGiudice per le indagini preliminar i del Tribunale di Ravenna del 15 luglio2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i l delitto dicui all’art.493-ter cod. pen. . 1.1 Il difensoreeccepisce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in quanto si era verificata una ipotesi di reato impossibile, posto che non era stata prelevata alcuna somma dallo sportello bancomat per indisponibilità di provvista 1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., posto che le sanzioni sostitutive potevano essere applicate anche d’ufficio e che quindi il giudice avrebbe dovuto avvertire l’imputata che la pena applicata risultava astrattamente sostituibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ilricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”;nel caso in esame, il primo motivo di ricorso non rientra in nessuno dei casi indicati. 2.2 Neppure vi rientra il secondo motivo di ricorso: già con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., che prevedeva che “il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva…ne dà avviso alle parti”, si era ritenuto che “il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario” (Sez.2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 ); ciò vale a maggior ragione alla luce della nuova formulazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata, nella quale non è più previsto che il giudice debba dare il suddetto avviso alle parti Poiché i motividi ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati , il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore de lla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/03/202