Cassation annuls Livorno court order due to lack of reasoning on periculum in mora for third party vehicle seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Livorno Tribunal's order rejecting a review request by third-party vehicle owner Kopaci Altin. The defense argued the lower court failed to address the periculum in mora requirement in its additional grounds, while the prosecution sought dismissal. The court ruled that the omission of specific reasoning on this critical requirement constituted a legal defect necessitating annulment and remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240-bis c.p.; Art. 324 c.p.p.: In proceedings regarding preventive seizure for confiscation, a third party claiming the right to restitution is legitimated to contest the existence of the periculum in mora requirement, and the judge has a specific duty to provide reasoning on this element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOPACI ALTIN natoin Albania il 22/08/1987 avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. RICCARDO LOTTINI, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 1 3 dicembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno disponeva il sequestro preventivo di una autovettura Alfa Romeo Stelvio nei confronti di Kopaci Altin, terzo estraneo rispetto a Giannini Simone, ritenendo che l’autovettura fosse corpo del reato di riciclaggio; il Tribunale diLivorno, con ordinanza del 15 gennaio 2025, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse diKopaci. 1.1 A vverso l’ ordinanza ricorr e per Cassazione i l difensor e di Kopaci , premettendo che nei motivi aggiunti all’istanza di riesame era stata rilevatala mancanza di motivazione in ordine alrequisito del periculum in mora, non essendo state indicate le ragioni per cui la libera disponibilità del bene avrebbe portato alla dispersione dello stesso e quindi la necessità di anticiparne l’apprensione prima del processo; il difensore rileva che la mancanza di tale motivazione rendeva nullo il decreto, mancanza che non poteva essere emendata dal Tribunale del riesame. 1.2 Il difensore osserva che nulla aveva detto il Tribunale sul secondo motivo introdotto con motivi aggiunti, tanto che nella parte iniziale si leggeva che la difesa aveva introdotto un unico motivo di riesame, verosimilmente riferendosi a quello sulla qualità di terzo in buona fede di Kopaci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorsoè fondato. 1.1 Si deve rilevare chela giurisprudenza più recente ha evidenziato che “in tema di impugnazioni reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimato a contestare anche la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sicché, in sede di legittimità, può dedurre la violazione di legge in ordine al "periculum in mora". (Fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.)(Sez.6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 07/01/2025 , Tasca, Rv. 287416); inoltre “in tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato” (Sez.2 , n.47007 del 12/10/2016, Domus Milano S.p.a., Rv. 268172) Nel caso in esame, malgrado lo specifico motivo relativo alla insussistenza del periculum in mora formulato dal difensore con i motivi aggiunti all’istanza di riesame, nulla ha espresso il Tribunale sul punto, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione, che comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno competente ai sensi dell’art. 324, co.5 c.p.p. Così deciso il 12/03/2025 Il consiglier