Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds for challenging preventive seizure orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court failed to motivate the necessity of seizing assets and ignored the passage of time regarding the risk of asset dissipation. The court ruled that challenges to preventive seizure orders are strictly limited to violations of law, and since the appellant only cited a lack of motivation without alleging a specific legal error, the appeal lacked the required legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against preventive seizure orders are admissible only for violations of law, requiring the appellant to demonstrate a specific legal error rather than merely a lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BATTISTA DANIELE nato a MONTEGRANARO il 25/11/1981 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Macerata , con ordinanz a del 1 5 novembre 202 4 , ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di Di Battista Daniele a vverso il decretodi sequestro preventivo relativo a denaro contante, carte di pagamento e carta di credito(Di Battista era indagato per i reat i di cui a gli art t . 416 commi 1 e 2, 512-bis 648-bis, 648-ter.1cod. pen., 3, 5, 8, 10. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000). Avverso l ’ ordinanz a in parola ricorr e per Cassazione i l difensor e dell’indagato,eccependo la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari in grado di legittimare il sequestro, diretto e per equivalente, finalizzato alla confisca; premette chenell’istanza di riesame si erano rilevati l’assenza di attualità del pericolo di dispersione delle risorse e l’omessa valutazione sulla capienza del patrimonio del soggetto ai fini della legittimità del sequestro; su entrambi i punti il Tribunale aveva omesso la motivazione; rileva che le condotte di presunto riciclaggio di denaro risalivano al dicembre 2023, ossia a quasi un anno di distanza rispetto alla data del provvedimento di sequestro e che non sussistevano elementi in grado di giustificare l’attualità e la sussistenza del pericolo di dispersione delle risorse,a fronte di condotte eventualmente poste in essere dall’indagato in un periodo oggettivamente distante nel tempo rispetto all’esecuzione della misura; sui beni oggetto di apprensione non vi erano elementi in grado di far ritenere che proprio quei beni fossero oggetto di possibile dispersione.
Il difensore osserva che nel provvedimento di sequestro era assente la valutazione della capacità reddituale-patrimoniale del soggetto destinatario del sequestro rispetto alla futura impossibilità di procedere a confisca; nell’istanza di riesame della misura era stata richiamata una recente pronuncia di questa Corte che aveva annullato un’ordinanza del Tribunale di Macerata sul medesimo vizio devoluto dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Sideve infatti rileva re che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) Ciò premesso, è vero che le ordinanze in tema di sequestro preventivo devono contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare -nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, ma non si può ritenere sussistente la violazione di legge nella motivazione del Tribunale,che ha evidenziato nelle pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata il pericolo di dispersione del denaro e dei beni, violazione peraltro neppure espressamente denunciata, deducendosi in ricorso solo il vizio di motivazione, estraneo alle censure proponibili in questa sede, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025 Il c