Sentenza — n. 11788/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Lubrano Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23/09/2024, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Lubrano era stato condannato in primo grado in quanto ritenuto responsabile del reato di ricettazione, eccependo: 1.1 nullità della sentenza con riferimento alla corretta dosimetria della pena e omessa motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della mancata concessionenella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, che erano state ritenute soltanto equivalenti rispetto alla contestata recidiva; nella sentenza non si rilevava alcun passaggio motivazionale dedicato alle ragioni per le quali le attenuanti generiche non potessero essere concesse in prevalenza sull’aggravante della recidiva; in particolare, le risultanze del certificato penale erano state valorizzate dalla Corte di appello tanto nel formulare un giudizio negativo di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche,quanto un giudizio positivo di applicazione dell’aggravante della recidiva, con la logica conseguenza di escludere un giudizio di bilanciamento tra le circostanze e incidendo in maniera doppiamente negativa nella determinazione della sanzione da comminare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 comma 4 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11788/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Una volta accertata la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse prevalenti sulle aggravanti ai sensi dell’art. 69 comma 4 cod. pen. Questo supera in diritto la prospettazione attinente all’applicabilità delle attenuanti generiche, che in appello era illustrata solo in chiave ovviamente subordinata all’esclusione della recidiva; sul punto quindi la sentenza impugnata in questa sede risulta immune da censure.
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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUBRANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/12/1972 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Lubrano Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23/09/2024, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Lubrano era stato condannato in primo grado in quanto ritenuto responsabile del reato di ricettazione, eccependo: 1.1 nullità della sentenza con riferimento alla corretta dosimetria della pena e omessa motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della mancata concessionenella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, che erano state ritenute soltanto equivalenti rispetto alla contestata recidiva; nella sentenza non si rilevava alcun passaggio motivazionale dedicato alle ragioni per le quali le attenuanti generiche non potessero essere concesse in prevalenza sull’aggravante della recidiva; in particolare, le risultanze del certificato penale erano state valorizzate dalla Corte di appello tanto nel formulare un giudizio negativo di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche,quanto un giudizio positivo di applicazione dell’aggravante della recidiva, con la logica conseguenza di escludere un giudizio di bilanciamento tra le circostanze e incidendo in maniera doppiamente negativa nella determinazione della sanzione da comminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che intema direcidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando le precedenti condanne riportate dal ricorrente, che denotano una maggiore pericolosità e del soggetto, con motivazione pertanto esente da censure.
Una volta accertata la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse prevalenti sulle aggravanti ai sensi dell’art. 69 comma 4 cod. pen. Questo supera in diritto la prospettazione attinente all’applicabilità delle attenuanti generiche, che in appello era illustrata solo in chiave ovviamente subordinata all’esclusione della recidiva; sul punto quindi la sentenza impugnata in questa sede risulta immune da censure.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025 Il consigliere e