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Sentenza — n. 11731/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11731/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Marian Nedelcu ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila del 18/03/2024, che, per quanto qui di interesse, aveva rideterminato la pena alla quale Nedelcu era stato condannato per il reato di tentata estorsione. Al riguardo, il difensore osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva motivato il rigetto della richiesta di concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena affermando lapidariamente che “non vi sono le condizioni per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone il prevenuto già beneficiato almeno una volta e non potendosi comunque formulare una prognosi positiva per il futuro”: motivazione del tutto carente, per non dire inesistente, che non aveva tenuto conto di nessuna delle circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen.; in particolare, non era stato valutato che l’imputato era gravato soltanto da una condanna a pena pecuniaria, che era regolare sul territorio nazionale, che il profitto della tentata estorsione era di soli due euro e che avrebbe potuto usufruire della sospensione condizionale della pena in quanto quella irrogata non superava i limiti di legge.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 11731/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata ad affermare che il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso perché l’imputato ne aveva usufruito almeno una volta, senza spiegare perché non poteva trovare applicazione l’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., a norma del quale “la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163”.

Parole chiave

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pene condizionali liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale condizione sospensiva pena con condizionale parziale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 164 cod. pen
Nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata ad affermare che il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso perché l’imputato ne aveva usufruito almeno una volta, senza spiegare perché non poteva trovare applicazione l’ultimo comma dell’art. 164 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NEDELCU MARIAN nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv.TULLIO ZAMPACORTA, che ha insistito per la cassazione della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Marian Nedelcu ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila del 18/03/2024, che, per quanto qui di interesse, aveva rideterminato la pena alla quale Nedelcu era stato condannato per il reato di tentata estorsione. Al riguardo, il difensore osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva motivato il rigetto della richiesta di concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena affermando lapidariamente che “non vi sono le condizioni per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone il prevenuto già beneficiato almeno una volta e non potendosi comunque formulare una prognosi positiva per il futuro”: motivazione del tutto carente, per non dire inesistente, che non aveva tenuto conto di nessuna delle circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen.; in particolare, non era stato valutato che l’imputato era gravato soltanto da una condanna a pena pecuniaria, che era regolare sul territorio nazionale, che il profitto della tentata estorsione era di soli due euro e che avrebbe potuto usufruire della sospensione condizionale della pena in quanto quella irrogata non superava i limiti di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato. Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata ad affermare che il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso perché l’imputato ne aveva usufruito almeno una volta, senza spiegare perché non poteva trovare applicazione l’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., a norma del quale “la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163”.

Tenuto conto che la pena inflitta al ricorrente nel presente procedimento è pari ad anni uno e mesi otto di reclusione ed € 340,00 di multa e che Nedelcu aveva riportato una precedente condanna a mesi quattro di reclusione (convertita nella corrispondente pena pecuniaria) la pena detentiva, astrattamente, ben avrebbe potuto essere sospesa. 1.2 Pertanto, in accoglimento del ricorso, considerato che “l'omessa pronuncia da parte della corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità” (Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, affinché la Corte d'appello possa valutare se il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, tenuto conto di ogni elemento di giudizio, sia o meno concedibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla