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Sentenza — n. 11693/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11693/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11693/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'imputato ZAMBUCHI ROBERTO in ordine alla ricettazione attenuata di un autoveicolo. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione, per essere stato il giudizio abbreviato celebrato in difetto di valida procura speciale, per omessa citazione del difensore per il giudizio di appello, e per omessa derubricazione del reato in quello di furto.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11693/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso legittima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in presenza di evidente e rilevante colpa, le statuizioni accessorie specificate in dispositivo.

Parole chiave

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vizi procedurali dubbio circa il carattere di infrazione difetto di legittimazione del ministero pubblico altri reati indigenza processuale non provata assicurazione RC dei veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso legittima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in presenza di evidente e rilevante colpa, le statuizioni accessorie specificate in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMBUCHI ROBERTO nato a ROMA il 23/03/1973 avverso la sentenza emessa in data 27/06/2024 dalla CORTE di APPELLO di ROMA. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e del difensore dell'imputato, avv. SIMONE PASCALE, che ne ha chiesto l'accoglimento. A

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'imputato ZAMBUCHI ROBERTO in ordine alla ricettazione attenuata di un autoveicolo.

2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione, per essere stato il giudizio abbreviato celebrato in difetto di valida procura speciale, per omessa citazione del difensore per il giudizio di appello, e per omessa derubricazione del reato in quello di furto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché: - il primo motivo non è consentito perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, non anche come motivo di gravame nell'atto di appello; - il secondo motivo non è consentito, perché, essendo (come lo stesso ricorrente ammette in ricorso) l'imputato assistito da due difensori di fiducia, il secondo dei quali ritualmente citato per l'udienza de qua (ancora una volta come lo stesso ricorrente ammette in ricorso), il vizio andava dedotto alla predetta udienza dal difensore presente, al contrario rimasto silente (lo stesso ricorrente - sul quale, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., gravava un onere di specificità anche al riguardo, non ha allegato circostanze contrarie sul punto); - il terzo motivo è privo della necessaria specificità e comunque manifestamente infondato, ove si considerino le (non utilmente smentite in ricorso) argomentazioni della Corte di appello (non avendo la difesa fornito alcune elemento di prova a supporto dell'assunto della diretta sottrazione del motociclo da parte dell'imputato: f. 1 della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta, reiterando una prospettazione già incensurabilmente disattesa.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso legittima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in presenza di evidente e rilevante colpa, le statuizioni accessorie specificate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle amm