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Sentenza — n. 11502/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11502/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11502/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Addario Vincenzo nato a Santa Maria Capua Vetere il 07/09/1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data del 28/10/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli, lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11502/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tale argomento è ulteriormente sviluppato nel terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe, erroneamente, ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato in ragione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando di considerare gli elementi che consentivano di superare detta presunzione posto che l'indagato svolge attività imprenditoriale da oltre quarant'anni e non risulta essere mai stato coinvolto in reati di criminalità mafiosa.

Parole chiave

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tentata estorsione traffico aggravato di stupefacenti altri capi d'accusa favoreggiamento precedenti penali rilevanti reato motivante l'estradizione
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Addario Vincenzo nato a Santa Maria Capua Vetere il 07/09/1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data del 28/10/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli, lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 5/9/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava nei confronti di Addario Vincenzo la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di estorsione (capo C) e tentata estorsione (capo F), entrambi aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso ex art. 416 bis.1 cod. pen.2. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato, lamentando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautela ri.

3. Il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta dall'indagato.

4. Ricorre per cassazione Addario Vincenzo sollevando i seguenti motivi di gravame: 4.1.Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al delitto di estorsione di cui al capo C) avendo il Tribunale fondato il giudizio di gravità indiziaria su un solo indizio (l'intercettazione di Grasso Davide) senza considerare la diversa, alternativa versione fornita dalla difesa secondo cui l'aggressione ad opera di Grasso nei confronti dell'indagato - che secondo la prospettazione accusatoria costituirebbe il riscontro della partecipazione del ricorrente alle estorsioni- avvenne per ragioni diverse.

Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l' attività investigativa non aveva dimostrato l'esistenza di contatti tra Addario e gli altri indagati (in particolare con Mezzero Michele), sicchè sarebbe illogico dedurre da quell'unico unico indizio la partecipazione del ricorrente al sistema estorsivo. 4.2. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in relazione al delitto di cui capo F). Evidenzia la difesa che la persona offesa non menzionò mai l'indagato come suo interlocutore nell'incontro estorsivo e le sole intercettazioni, prive di riscontri oggettivi, non possono fondare l'ipotesi accusatoria. 4.3.

Tale argomento è ulteriormente sviluppato nel terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe, erroneamente, ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato in ragione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando di considerare gli elementi che consentivano di superare detta presunzione posto che l'indagato svolge attività imprenditoriale da oltre quarant'anni e non risulta essere mai stato coinvolto in reati di criminalità mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto da Addario Vincenzo è inammissibile per essere i motivi proposti aspecifici oltre che manifestamente infondati.

2. Nel caso esaminato il Tribunale, con argomentazioni in fatto prive di contraddittorietà o illogicità manifeste, ha evidenziato che le intercettazioni riscontravano l'ipotesi d'accusa di cui al capo F) dando conto del coinvolgimento diretto di Addario, intervenuto nel primo abboccamento con la persona offesa Enrico Coppola, al quale facevano seguito le palesi minacce rivolte al Coppola da Giuseppe Diana, volte a far concedere in affitto l'autolavaggio del Coppola ai familiari di Antonio Mezzero ( pagg. 4 e segg. dell'ordinanza impugnata).

3. Allo stesso modo, con riferimento al capo C) il collegio cautelare ha valorizzato plurime, convergenti conversazioni dalle quali si evince in maniera chiara che la gestione delle estorsioni nel settore delle scommesse era affidata ad Addario Vincenzo fino a quando questi non venne esautorato da Grasso Davide perché accusato di tenere per sé parte del denaro (cfr. pagg. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata). Tali valutazioni la difesa non considera limitandosi a fornire una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, introducendo censure in fatto, non valutabili da questa Corte.

4. Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento al motivo riguardante le esigenze cautelari che il Tribunale ha ravvisato in considerazione della presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma3, cod. proc. pen., visto che la contestazione riguarda estorsioni aggravate dal metodo mafioso (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) e che la difesa non ha dato conto di elementi oggettivi in grado di superare suddetta presunzione (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, Rv. 285879; Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Rv. 272435).

5. Per tutto quanto esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav