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Sentenza — n. 11480/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11480/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11480/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato.2. Va preliminarmente rilevato che al difensore della parte civile è stata rilasciata una procura speciale, nell’atto di costituzione in primo grado,anche per proporre impugnazione exart. 576 cod. p roc . p en . “avverso la sentenza che sarà pronunciata”. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il carattere speciale della procura conferita al difensore della parte civile attiene proprio alla precisa indicazione della conferita facoltà di proporre impugnazione, in caso di esito non soddisfacente della decisione, mentre nulla impone che tale procura sia rilasciata in epoca successiva alla decisione da impugnare (Sez. 4, n. 12877 del 13/2/2019, Costantinescu, Rv. 275361 – 01 ;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 640 c.p, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11480/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 9220 del 26/1/1993, Tartaglia, Rv. 195854 – 01; di recente cfr. Sez. 2, n. 49706 del 27/10/2023, Guddo, nonché Sez. 2, n. 36399 21/09/2021, Bertolini, non massimate). Detta costituzione, poi, è avvenuta alla prima udienza tenutasi il 12 gennaio 2015 avanti il Tribunale di Prato, cosicché in questa sede non rileva il disposto dell’art. 573, comma 1 - bis , cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d ecreto legislativo10 ottobre 2022, n. 150, in quanto applica bile solo alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione(Sez.

Parole chiave

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falsificazione di monete truffa per mestiere beni d'occasione usurpazione d'identità acquisto fraudolento occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
231 , in relazione all’art. 640 cod.
art. 640 c.p
pen.) nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione “in punto di valutazione dell’autonoma illiceità delle mendaci dichiarazioni rese [da Teresa Passamano ] in violazione della normativa antiriciclaggio in funzione della commissione del delitto di cui all’art. 640 c.p.”.
art. 622 cod. proc. pen
Pertanto, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata ai fini dell’accertamento della responsabilità civilecon rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado di giudizio.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : Parigi Davide nato a Firenze il 02/06/1979 parte civile nel procedimento a carico di: Passamano Teresa nat a a d Avellino il 20/09/1977 Masi Simone nato a Prato il 24/10/1994 avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso , con le conseguenze previste dalla legge; udito il difensore della parte civile Avv.

Eugenio Zaffina , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. Davide Pucci, difensor e d i Teresa Passamano e Davide Masi , in sostituzione dell’Avv. Mauro Cini (per la prima) e dell’Avv. Cristina Meoni (per il secondo), che ha chiestola inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 novembre 2023, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Prato, assolveva Teresa Passamano e Simone Masi, imputati di truffa in concorso e – solola prima – anche di ricettazione , per insussistenza de l fatto e per l’effetto revocavale statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, la parte civile Davide Parigi, a mezzo del proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge ( artt. 18 e 19 d ecreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , in relazione all’art. 640 cod. pen.) nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione “in punto di valutazione dell’autonoma illiceità delle mendaci dichiarazioni rese [da Teresa Passamano ] in violazione della normativa antiriciclaggio in funzione della commissione del delitto di cui all’art. 640 c.p.”.

La donna, regolarmente identificata daDavide Parigi, “compro oro”, rilasciò una dichiarazione di vendita con la quale attestò di essere l’unica proprietaria dei gioielli allo stesso ceduti, quando invece in larga parte i preziosi le erano stati consegnati per la vendita da Simone Masi, anch’egli presente. Dichiarandosi proprietaria degli oggetti che invece aveva ricevutoda Masi , l a Passamano aveva posto in essere una condotta evidentemente dirett a a evitare ulteriori accertamenti da parte dell’acquirente in ordine alle caratteristiche dei preziosi e alla loro provenienza, come imposto agli esercenti le attività di acquisto e vendita di metalli preziosi.

Detta condotta è stata valutata in modo errato dalla Corte territoriale , considerato che il mendacio della donna sulla proprietà dei beni proposti in vendita, unitamente al silenzio serbato da Masi, presente alla transazione, crearono nella parte civile una falsa apparenza della realtà che la indussero in errore e la determinarono all’acquisto, vanificato dal successivo sequestro dei preziosi, la cui restituzione fu disposta in favore della madre del Masi.

3. In data 21 febbraio 2025 la difesa di Simone Masi ha depositato memoria concludendo per la inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile o, in subordine, per il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. Va preliminarmente rilevato che al difensore della parte civile è stata rilasciata una procura speciale, nell’atto di costituzione in primo grado,anche per proporre impugnazione exart. 576 cod. p roc . p en . “avverso la sentenza che sarà pronunciata”. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il carattere speciale della procura conferita al difensore della parte civile attiene proprio alla precisa indicazione della conferita facoltà di proporre impugnazione, in caso di esito non soddisfacente della decisione, mentre nulla impone che tale procura sia rilasciata in epoca successiva alla decisione da impugnare (Sez. 4, n. 12877 del 13/2/2019, Costantinescu, Rv. 275361 – 01 ;

Sez. 4, n. 9220 del 26/1/1993, Tartaglia, Rv. 195854 – 01; di recente cfr. Sez. 2, n. 49706 del 27/10/2023, Guddo, nonché Sez. 2, n. 36399 21/09/2021, Bertolini, non massimate). Detta costituzione, poi, è avvenuta alla prima udienza tenutasi il 12 gennaio 2015 avanti il Tribunale di Prato, cosicché in questa sede non rileva il disposto dell’art. 573, comma 1 - bis , cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d ecreto legislativo10 ottobre 2022, n. 150, in quanto applica bile solo alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione(Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023 , D . , Rv.285036 – 01 ) .

3. Un dato fondamentale della vicenda in esame sta nel fatto che entrambi i Giudici di merito hanno escluso chela maggior parte dei gioielli ceduti a Davide Parigi al prezzo di 4.350 euro fosse di proprietà di Teresa Passamano. Il Tribunale ha evidenziato che “i testimoni chiamati a confermare tale circostanza hanno solo parlato di similitudine con regalìe fatte circa trent’anni prima e dato il passaggio del tempo le loro affermazioni, per lo più cariche di incertezze, non meritano credibilità”, valutazione confermata dalla Corte di appello, considerato che i testi “non si erano espressi in termini di certezza ma di similitudine” (pag. 13).

Per questa ragione è stato mantenuto fermo il provvedimento di restituzione di tutti i preziosi alla madre del Masi che ne aveva rivendicato la proprietà denunciandone il furto. La Corte di appello, però, ha ritenuto che dalle prove assunte non fosse emerso “oltre ogni ragionevole dubbio che i preziosi compravenduti a Parigi fossero provento del furto commesso da Masi in danno della madre” e, pertanto, che la Passamano non potesse essere ritenuta colpevole del reato di ricettazione, in assenza del delitto presupposto. Da detta conclusione, però, non deriva automaticamente l’insussistenza di un illecito civile – ora l’unico che residua e rileva – co nseguente al mendacio della dichiarazione della Passamano, con la complicità di Masi, circa la proprietà dei gioielli ceduti a Parigi, la cui causale – si legge nella sentenza impugnata (pag. 13) – sarebbe individuabile in “ un mero escamotage di carattere commerciale, adottato dopo essersi sincerati sul prezzo dell’oro, maggiore evidentemente in proporzione al peso complessivo, rispetto a quello di singole porzioni”.

Si tratta di una valutazione illogica e contraddittoria, che ha recepito acriticamente le spiegazioni fornite da Masi, secondo il quale i gioielli per la maggior parte erano della Passamano – circostanza, come detto, esclusa dalla stessa Corte territoriale – e lui aveva consigliato “di pesare tutto l’oro insieme così il guadagno sarebbe stato maggiore” (affermazione questa ultima poco comprensibile, come già rilevato dal Tribunale: “non si capisce il principio”). La motivazione della sentenza sul punto soffre dei vizi denunciati nel ricorso, ove con fondamento si è osservato che, qualora i due avessero indicato nel Masi, diciannovenne, il proprietario dei numerosi preziosi ceduti, la parte civile non si sarebbe determinata all’acquisto senza svolgere ulteriori accertamenti.

4. Pertanto, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata ai fini dell’accertamento della responsabilità civilecon rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in data 11/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente