Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10978/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10978/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Gennaro Luciano, nato a NAPOLI il 25/03/1995 avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10.67.2023 li Tribunale di Monza aveva riconosciuto Luciano De Gennaro responsabile del delitto di ricettazione ascrittogli al capo A) della rubrica e, pertanto, esclusa la pur contestata recidiva, applicata la riduzione per !a scelta del rito abbreviato, l'aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; contestualmente, l'aveva assolto dal delitto di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 601 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10978/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Gallo, del foro di Napoli, con studio in via Nazionale n. 107, cui aveva conferito procura speciale al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di Monza: nell'occasione, il De Gennaro aveva dichiarato di revocare "ogni altra precedente nomina". All'atto della adozione del decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen., pertanto, l'Avv. Giuseppe Gallo era, pertanto, l'unico difensore di fiducia (e procuratore speciale) dell'imputato.6. In data 18/09/2024 era stata inoltrata al difensore - via PEC - comunicazione della data di celebrazione del giudizio d'appello: se non ché, l'atto era stato inviato all'indirizzo mail giuseppegallo@avvocatinapolidegalmailit mentre l'indirizzo PEC del difensore di fiducia era GIUSEPPE.GALL091@PEC.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione elettronica difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali difetto formale di procedura notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 601 cod. proc. pen
All'atto della adozione del decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen., pertanto, l'Avv.
art. 670 cod. proc. pen
pen., ha chiarito che, essendosi verificata nell'ambito del giudizio di cognizione, tale nullità non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo; nel solco tracciato da Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Gennaro Luciano, nato a NAPOLI il 25/03/1995 avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10.67.2023 li Tribunale di Monza aveva riconosciuto Luciano De Gennaro responsabile del delitto di ricettazione ascrittogli al capo A) della rubrica e, pertanto, esclusa la pur contestata recidiva, applicata la riduzione per !a scelta del rito abbreviato, l'aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; contestualmente, l'aveva assolto dal delitto di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

2. la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli già oggetto della sentenza irrevocabile resa dal Tribunale del capoluogo lombardo in data 21.11.2019 ed ha perciò rideterrninato la pena in quella di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa a titolo di aumento su quella inflitta con la sentenza suindicata;

3. ricorre per cassazione Luciano De Gennaro a mezzo del difensore che deduce violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 601 cod. proc. pen.: eccepisce, infatti, l'omessa notificazione, al difensore di fiducia, del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio d'appello, recapitato ad un professionista omonimo; segnala che l'omissione ha determinato una nullità insanabile avendo il difensore appreso del giudizio d'appello soltanto con la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, intervenuta quando era ormai decorso il termine per avanzare richiesta di trattazione in presenza;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso è fondato L'esame degli atti, consentito alla Corte alla luce della natura processuale del motivo (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01; conf., già, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) ha premesso di verificare che nel giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale di Monza del 10/07/2023, il De Gennaro era difeso, di fiducia, dall'Avvocato Paola Brasola. Con dichiarazione resa in data 13/10/2023 presso la Casa di Reclusione di Portogruaro, l'odierno ricorrente aveva nominato proprio difensore di fiducia l'Avv.

Giuseppe Gallo, del foro di Napoli, con studio in via Nazionale n. 107, cui aveva conferito procura speciale al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di Monza: nell'occasione, il De Gennaro aveva dichiarato di revocare "ogni altra precedente nomina". All'atto della adozione del decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen., pertanto, l'Avv. Giuseppe Gallo era, pertanto, l'unico difensore di fiducia (e procuratore speciale) dell'imputato.6. In data 18/09/2024 era stata inoltrata al difensore - via PEC - comunicazione della data di celebrazione del giudizio d'appello: se non ché, l'atto era stato inviato all'indirizzo mail giuseppegallo@avvocatinapolidegalmailit mentre l'indirizzo PEC del difensore di fiducia era GIUSEPPE.GALL091@PEC.

IT che, oltre ad essere indicato nell'atto di nomina, è proprio quello cui è stata inviata la comunicazione per la fissazione del giudizio di legittimità.

7. E' pacifico che l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Di Mattia, Rv. 258615 - 01; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 - 01; Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nybally, Rv. 281071 - 01 che, nel ribadire che l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ha chiarito che, essendosi verificata nell'ambito del giudizio di cognizione, tale nullità non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo; nel solco tracciato da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01, in cui si era in particolare evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo).

Trattandosi, inoltre, di nullità assolute, non è consentito affermarne la irrilevanza per effetto dell'intervenuta conoscenza che il difensore abbia avuto aliunde della data di celebrazione del processo d'appello (cfr., su questo principio, ad esempio, Sez. 6, n. 21848 del 21/05/2015, Fioravanti, Rv. 263629 - 01; Sez. 6, n. 48467 del 08/11/2023, Dedej Rv. 285452 - 01). Ed in effetti, nessuna ipotesi di sanatoria della nullità si è verificata nel caso di specie poiché né la difesa ha rinunciato espressamente a farla valere né si è avvalsa delle facoltà cui l'atto omesso era finalizzato a garantire quali, in particolare, la possibilità di avanzare tempestivamente la richiesta di trattazione in presenza del processo.

7. Si impone, perciò, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per ulteriore corso. Così è deciso, 26/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERL GIG PtNFROCCA A4A PETR ZELLIS DEPOSITATO IN