Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds, including the reduction of the fine, in the settlement agreement accepted by the Court of Appeal. The defense argued for a violation of law regarding the fine's reduction, but the court reaffirmed that such waived grievances cannot be re-proposed in a subsequent appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals following a settlement agreement, grievances waived by the parties regarding the settlement terms are inadmissible in cassation, limiting the court's review to non-waived issues.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSENZA IGNAZIO nato a PALERMO il 11/07/1968 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, preso atto della rinuncia ai motivi di appello effettuata da Ignazio Assenza, accoglieva la proposta di pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge, con riferimento all’illegittima mancata riduzione della pena pecuniaria. 3.Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il Collegio riafferma infatti che,nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello exart. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le altre,Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01 ).Nel caso di specie,la pena pecuniaria inflitta è stata ritenuta congrua dalle parti nella proposta accolta dallaCorte di appello, con chiara rinuncia alla sua sindacabilità. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . Il Consigliereest