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Sentenza — n. 10878/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10878/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIUSEPPE DOMENICO ROMEO nato a NAPOLI il 01/09/1937 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ha concluso,con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità. Il difensore, Avv. Emanuele Di Salvo, con conclusioni scritte, ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, articolo 581 cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10878/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si riafferma infatti che solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994,dep. 1995, Cresci, Rv . 199903; Sez. U, n. 32 del 22 / 11 / 20 00, D.L. , R v . 217266). La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio per decorso del termine massimo di prescrizione, che non risulta essere oggetto di sospensioni.

Parole chiave

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accuse di truffa pratiche commerciali ingannevoli ricorso per inadempienza denuncia mendace rappresentanza senza poteri perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
articolo 581 cod. proc. pen
articolo 129 cod. proc. pen
pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIUSEPPE DOMENICO ROMEO nato a NAPOLI il 01/09/1937 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ha concluso,con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità. Il difensore, Avv. Emanuele Di Salvo, con conclusioni scritte, ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna di Giuseppe Domenico Romeo Caputo per il delitto di truffa 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge(art. 178 e ss. cod. proc. pen.) : la requisitoria del pubblico ministeroin grado di appello non sarebbe stata trasmessa; otto giorni prima dell'udienza sarebbe giuntauna e - mail generica senza l'indicazione delle conclusioni della P rocura generale;la violazione del diritto di difesa sarebbe stata eccepita anche con le conclusioni scritte; 2.2.violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo: il ricorrente non sarebbe entrato in diretto contatto con la persona offesa, dato che ci sarebbe stata una serie di persone (Dell'Aversana,Vigliotta,Capuano, La Manna) che , invece , av rebbero intrattenuto rapporti con lui, sicché il contributo di Caputo nonsarebbe stato provato ; non vi sarebbe neanche la prova dell'elemento soggettivo, in quanto la persona offesa sarebbe stata indirizzat a verso l'Istituto Italiano Marchi attraverso una serie di rapporti con terzi in relazione a ricerche effettuatedalla stessa persona offesa; 2.3. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione : il negozio contrattuale che sarebbe stato posto alla base della truffa sarebbe lecito; inoltre, non sarebbeemerso che l'Istituto Italiano Marchie la banca erogatrice “Hilde Finance G.m.b.h.” fossero istituti fittizi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di ricorso, la difesa di Giuseppe Domenico Romeo Caputo ha dedotto la violazione del diritto difesa da mancata instaurazione del contraddittorio , allegando il difetto ditempestiva notifica del contenuto della requisitoria del Sostituto Procuratore generale.La doglianza, avente evidente carattere assorbente, ritualmente e tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte, non è stata esaminata dalla Corte di appello. 1.1. Il rapporto processuale – a causa della ammissibilità della doglianza – deve ritenersi incardinatoin sede di legittimità, il che impone di di chiarare l’estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, irrimediabilmente spirato il 20/12/2024.

Si riafferma infatti che solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994,dep. 1995, Cresci, Rv . 199903; Sez. U, n. 32 del 22 / 11 / 20 00, D.L. , R v . 217266). La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio per decorso del termine massimo di prescrizione, che non risulta essere oggetto di sospensioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . Il Co