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Ordinanza — n. 10877/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of aggravating circumstance in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had previously waived the specific aggravating circumstance under Article 61(7) of the Penal Code during the plea agreement. The defense argued that this waiver was illegal, but the court reaffirmed that such waivers limit the scope of cassation review to non-waived issues. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals following a plea agreement, cassation complaints regarding waived issues are inadmissible, limiting review to matters not subject to waiver.

Parole chiave

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plea agreement waiver of aggravating circumstance cassation inadmissibility Article 599-bis Article 616 procedural waiver penal code responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il Collegio riafferma infatti che,nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello exart. 599-bis cod.
Art. 61 c.p.
2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di leggeper illegittima mancata esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 61, n.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMORA PARADA CHRISTIAN DAVID (CUI 04125027) nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Roma, preso atto della rinuncia ai motivi di appello effettuata da Christian David Parada Zamora, accoglieva la proposta di pena concordatain relazione ai reati allo stesso contestati. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di leggeper illegittima mancata esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 61, n.

7) cod. pen. 3.Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il Collegio riafferma infatti che,nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello exart. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le altre,Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023 , Musella, Rv. 285619 – 01 ). Nel caso di specie la circostanza è stata ritenuta nel calcolo concordato sulla pena, con chiara rinuncia alla sua sindacabilità. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . Il Consigliereest