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Sentenza — n. 10875/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against attempted money laundering conviction for removing car seats and license plate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted money laundering. The appellant argued that removing car seats and the license plate did not constitute dissimulation of the vehicle's stolen origin, citing lack of subjective intent and evidentiary gaps. The court rejected these claims, ruling that the evidence sufficiently demonstrated the appellant's awareness of the car's illicit provenance and that the actions were clearly intended to obscure the theft.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that appeals challenging the sufficiency of evidence or the existence of subjective intent in money laundering cases fail if the lower court's reasoning logically connects the dissimulative acts to the defendant's knowledge of the illicit origin.

Parole chiave

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attempted money laundering dissimulation of stolen goods subjective intent requirement inadmissible appeal sufficiency of evidence documenti mancanti paper trail documenti sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Il Collegio, in via preliminare riafferma che è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-biscod.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe
pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELE NICOLA nato il 27/05/1974 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Uditi il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi,che ha concluso per il rigetto del ricorso ed il difensore, Avv. Romano Liotti, cheha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di Nicola Mele per il reato di tentato riciclaggio. Si contestava allo stesso di avere compiuto atti diretti ad occultare la provenienza furtiva dell’auto rubata a Carmelita Russo, smontando i sedili anteriori della vettura e rimuovendonela targa. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art t . 56, 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato provato l’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio, in quanto lo smontaggio dei sedili non sarebbe condotta idonea a dissimulare la provenienza delittuosa della vettura; 2.2. violazione di legge (art t . 56, 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato provato neanche l’elemento soggettivo, dato che le circostanze della condotta sarebbero incompatibili con la consapevolezza della provenienza delittuosa dell’auto.

Inoltre, nonsarebbe stato considerato che questa, al momento del controllo, era parcheggiata in una pubblica viae che la condotta contestata era stata consumata in pieno giorno; inoltre non sarebbe stato valutato che il Mele deteneva le chiavi della vettura; 2.3. travisamento della prova: la Corte di appello aveva ritenuto che sul luogo del delitto non fossestato rinvenuto alcun sedile da montare sull’auto trafugata, in sostituzione di quelli smontati, mentre entrambi gli imputati avrebbero riferito che il sedileda montare si trovava all’esterno, come sarebbe confermato dal verbale di sequestro; 2.4. omessa motivazione in ordine allecensure proposte con l’appello relativamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo:si ribadiva che non sarebbe stato valutato che l’auto si trovava parcheggiata in una pubblica via, che non aveva segni di effrazione, che la persona anziana che avevaconsegnato al ricorrente la vettura era in possesso delle chiavi.

Si ribadiva, inoltre che la sostituzione del sedile sarebbe azione inidonea ad ostacolare il riconoscimento della provenienza delittuosa della vettura.

3. Tutte le censure proposte non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 3.1. Il Collegio, in via preliminare riafferma che è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-biscod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909 -01). 3.2.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo che contestano la motivazione della sentenza impugnata,nella parte in cui ha rilevato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, si risolvono nella istanza di accogliere la tesi alternativa proposta dalla difesa e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. La Corte territoriale evidenziava che le prove raccolte indicavano che il ricorrente era intento, unitamente al complice, a smontare i sedili dell’auto provento di furto e che anche la targa risultava parzialmente staccata.

L’azione dissimulatoria risultava supportata dal relativo elemento soggettivo, tenuto conto che il possesso delle chiavi non escludeva la consapevolezza della provenienza furtiva in regione del fatto che la proprietaria dell’auto aveva dichiarato di averla lasciata posteggiata con le chiavi all’interno (pagg. 7-9 della sentenza impugnata) 3.3. Anche il travisamento della prova,dedotto con il terzo motivo di ricorso, non supera la soglia di ammissibilità. Invero,dal verbale prodotto emerge che uno dei sedili dell’auto si trovava all’esterno in quanto “già”smontato, emergenza del tutto compatibile con l’azione dissimulatoria contestata. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorn