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Sentenza — n. 10874/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10874/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: MARCHESE FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 02/04/1983 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Udito il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, Avv. Sabatino Falduto, che ha richiamato la memoria depositata edha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o , in subordine , per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTOE

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10874/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il pubblico ministeroha invocato una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, allegando la sussistenza del dolo ritenuto, invece,insussistente dalla Corte territoriale. 2.2. Invero, contrariamente a quanto dedotto, l a motivazione in ordina alla “buona fede” del Marchesesi profila logica e persuasiva , nella misura in cui ha valorizza to il fatto che il Marchese aveva pagato la merce con regolare fattura, dimostrando di ritenere che i beni acquistati fossero commercializzabili e, dunque, non di provenienza illecita.

Parole chiave

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procedure di ricorso rinvio del dibattimento procedimento in corso censure procedurali vizio di procedura procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: MARCHESE FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 02/04/1983 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Udito il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, Avv. Sabatino Falduto, che ha richiamato la memoria depositata edha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o , in subordine , per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di Francesco M archese riqualificando la condotta allo stesso contestata ai sensi dell'art.712 cod. pen.Lo stesso era accusato di avere ricevutotrecentosettanquattro magliette riconducibili alle principali squadre di calcio, ottocappellini con il logo della Juventus e sette bandiere della squadra di calcio del Barcellona. Il reato,come riqualificato, veniva dichiarato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione. La Corte d'appello rilevavache il M archese aveva esibito una fattura di acquisto al momento del controllo e che, poiché l'elemento discretivo tra la ricettazione e la contravvenzione, deve essere individuato nell'elemento psicologico, doveva ritenersi che, sebbene i capi ricevuti fossero contraffatti, le modalità dell’acquisto,avvenuto con regolare fattura, ostasseroal riconoscimento del dolo della ricettazione. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il P rocuratore generale di Catanzaro, che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione : il ricorrente , contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello avrebbe avuto la piena consapevolezza della provenienza delittuosa della merce; infatti,sulle magliette poste in vendita compariva l'espressa indicazione “copia non conforme all'originale ”; pertanto lo stessosarebbe stato perfettamente consapevole che i prodotti ricevuti e commercializzati fossero contraffatti. 2.1.

Il pubblico ministeroha invocato una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, allegando la sussistenza del dolo ritenuto, invece,insussistente dalla Corte territoriale. 2.2. Invero, contrariamente a quanto dedotto, l a motivazione in ordina alla “buona fede” del Marchesesi profila logica e persuasiva , nella misura in cui ha valorizza to il fatto che il Marchese aveva pagato la merce con regolare fattura, dimostrando di ritenere che i beni acquistati fossero commercializzabili e, dunque, non di provenienza illecita.

Si tratta di un percorso motivazionale convincente e logico, che non si presta a rivisitazioni in questa sede. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica della ricorrente esonera dalla pronuncia di condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . Il C