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Ordinanza — n. 10872/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10872/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10872/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino con sentenza del 07/01/2025 applicava a Mihail Cazacu – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10872/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, essendo articolato su censure non consentite in questa sede, alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario mancata attuazione degli accordi illeciti motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione principio di reciproco riconoscimento diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cazacu Mihail nato in Moldavia il 02/09/1984 avverso la sentenza del 17/01/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; procedimento trattato con procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino con sentenza del 07/01/2025 applicava a Mihail Cazacu – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo articolato su censure non consentite in questa sede, alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Dunque, il mancato riconoscimento dei doppi benefici, non rientrante nell’accordo tra le parti, non può essere dedotto in sede di legittimità, trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena. Va, altresì, evidenziato che i benefici di cui si discute sono suscettibili di essere riconosciuti solamente ove gli stessi abbiano fatto parte integrante dell’accordo pattizio ovvero nel caso in cui la relativa questione sia stata devoluta esplicitamente e specificamente da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, circostanze queste non verificatesi nel caso oggetto di scrutinio.

In altri termini, il giudice, in mancanza di un’espressa istanza dell’imputato, non può disporre d’ufficio la sospensione condizionale della pena, quand’anche ne sussistano i presupposti, perché esorbiterebbe dai limitati compiti che regolano lo speciale procedimento in questione e verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d