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Sentenza — n. 10864/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10864/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10864/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell’11 settembre 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a Giacalone Michele Claudio. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, rilevando che il giudice aveva omesso di pronunciare la confisca (obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000)di quanto sequestrato nel corso delle indagini preliminari, fino al profitto quantificato in euro 408.137,86 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari; premette che il procedimento che aveva interessato Giacalone costituiva stralcio di altroprocedimento, definito in udienza preliminare con le sentenze di condanna definitive a carico di alcuni coimputati, nelle quali era stato accertato incidentalmente anche il profitto da reato imputabile a Giacalone.

Regesto Legislator

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art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10864/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, rilevando che il giudice aveva omesso di pronunciare la confisca (obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000)di quanto sequestrato nel corso delle indagini preliminari, fino al profitto quantificato in euro 408.137,86 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari; premette che il procedimento che aveva interessato Giacalone costituiva stralcio di altroprocedimento, definito in udienza preliminare con le sentenze di condanna definitive a carico di alcuni coimputati, nelle quali era stato accertato incidentalmente anche il profitto da reato imputabile a Giacalone.

Parole chiave

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beni sequestrati azione di risarcimento danni da sequestro confisca di beni sottrazione di cose sequestrate confisca dei beni quota pignorabile

Disposizioni normative citate

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art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, rilevando che il giudice aveva omesso di pronunciare la confisca (obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs.
art. 676 cod. proc. pen
1.1 Si deve infatti ritenere che debba trovare applicazione l’art. 676 cod.
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: GIACALONE MICHELE CLAUDIO nato a MARSALA il 20/10/1957 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11 settembre 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a Giacalone Michele Claudio. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, rilevando che il giudice aveva omesso di pronunciare la confisca (obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000)di quanto sequestrato nel corso delle indagini preliminari, fino al profitto quantificato in euro 408.137,86 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari; premette che il procedimento che aveva interessato Giacalone costituiva stralcio di altroprocedimento, definito in udienza preliminare con le sentenze di condanna definitive a carico di alcuni coimputati, nelle quali era stato accertato incidentalmente anche il profitto da reato imputabile a Giacalone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. 1.1 Si deve infatti ritenere che debba trovare applicazione l’art. 676 cod. proc. pen., secondo il quale “Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate….”; sul punto, si veda Sez.6 n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542, che ha precisato che intema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione.

Infatti, all'omessa pronuncia del provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso —come quello in esame- di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall' art. 676 cod. proc. pen., specificamentedettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (vedi Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578); ove la sentenza non sia impugnata dall’interessato, e sia passata in giudicato quanto all’oggetto dell’accordo, sussiste il rimedio del giudizio di esecuzione, proprio e solo perché si è in presenza di un provvedimento obbligato ai sensi dell’art. 12-bisdel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che prevede che “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto oil prezzo…” ; tale è il caso in esame, poiché Giacalone era imputato anche del reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, e il giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di applicazione pena per reato tributario omettendo, senza spiegarne le ragioni, di provvedere sulla confisca obbligatoria relativamente al profitto dello stesso.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il